Ordinanza n. 1515/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari A) quanto al ricorso introduttivo, - dell’Avviso dell’11.12.2025, recante gli esiti delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dodici dirigenti di seconda fascia da inquadrare nei ruoli del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, relativamente alle seguenti professionalità: n. 9 dirigenti per l’area amministrativa, contabile e consolare (Codice 01); - dei verbali della Commissione di concorso di correzione e valutazione delle prove scritte; - della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale, allo stato non pubblicata e non conosciuta; - dell’Avviso di convocazione alle prove orali del 23.12.2025 e di tutti gli atti successivi connessi alla procedura concorsuale; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9 febbraio 2026 e depositato in data 10 febbraio 2026, per l’annullamento dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, sulla scorta di ulteriori censure articolate in seguito all’ostensione, da parte dell’Amministrazione, della documentazione richiesta con la istanza di accesso del 12 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti delle prove scritte, verbali di correzione e valutazione, graduatoria degli ammessi alla prova orale e atti successivi della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, non avendo raggiunto il punteggio minimo di 70/100 in ciascuna prova scritta previsto dalla lex specialis, ha impugnato gli esiti concorsuali, deducendo l’illegittimità dell’operato valutativo della Commissione. Ha contestato la valutazione dei propri elaborati, sostenendo che le risposte avrebbero dovuto ricevere punteggi maggiori in relazione, tra l’altro, alla chiarezza espositiva e all’approfondimento tecnico-giuridico. Con i motivi aggiunti, depositati dopo l’accesso agli atti, ha censurato anche la disparità di valutazione rispetto ad altri candidati, assumendo che alcuni elaborati, in particolare in materia di diritto consolare, contenessero errori grammaticali o risposte esigue. Ha inoltre dedotto l’insufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico e l’illegittima esiguità dei tempi di correzione delle prove scritte. In sede cautelare ha invocato la sospensione degli atti impugnati. Il ricorso presentava anche un problema di prova di resistenza, poiché il candidato non aveva specificamente contestato la valutazione di alcune risposte — la terza e la quarta domanda della prima prova scritta e la prima domanda della seconda prova — che avevano contribuito al mancato raggiungimento della soglia minima.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato anzitutto che il mancato superamento della soglia di 70/100 in ciascuna prova e l’omessa specifica contestazione di alcune risposte decisive potevano determinare il mancato superamento della prova di resistenza. Ha poi ritenuto generiche le censure sulla valutazione degli elaborati, non essendo stati indicati specifici profili di irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento tali da dimostrare la sufficienza delle risposte. Le doglianze comparative sono state ritenute incomplete perché limitate all’elaborato di diritto consolare di altri candidati, senza considerare che il voto della prima prova derivava dalla media ponderata dei punteggi riferiti a quattro risposte e ai criteri predeterminati. È stata ritenuta corretta la predeterminazione dei criteri da parte della Commissione nel verbale n. 1 e la loro applicazione nel verbale n. 13, sicché il voto numerico è stato considerato adeguatamente motivato. È stata inoltre esclusa, in questa fase, l’illegittimità dei tempi di correzione, poiché il calcolo prospettato dal ricorrente era meramente presuntivo e basato sulla divisione della durata della seduta per il numero dei candidati esaminati. Quanto al periculum, il TAR ha osservato che la prova orale era già stata svolta e che, ove il ricorso risultasse fondato, sarebbe stato comunque giuridicamente possibile consentire al candidato di proseguire l’iter concorsuale, anche se il concorso fosse stato definito nelle more, con eventuale conseguimento del bene della vita in caso di superamento della prova orale e di utile collocazione complessiva. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500,00, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenendoli entrambi insussistenti.
lex specialis del concorso
punteggio pari ad almeno 70/100 in ciascuna prova scritta
La previsione della soglia minima in ciascuna prova scritta impedisce l’ammissione alla prova orale in assenza del raggiungimento della soglia, salvo l’accertamento cautelare dell’illegittimità della valutazione.
Massime di principio
- Nella tutela cautelare contro gli esiti di un concorso, il ricorrente deve contestare specificamente tutte le valutazioni che hanno concorso in modo decisivo al mancato raggiungimento della soglia di ammissione; l’omessa impugnazione di valutazioni rilevanti può comportare il difetto della prova di resistenza.
- Le censure contro la valutazione degli elaborati concorsuali non possono limitarsi alla riproduzione delle risposte e alla generica valorizzazione della loro chiarezza o del loro contenuto tecnico: occorre indicare specifici profili di irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti idonei a dimostrare l’erroneità della valutazione.
- Il voto numerico attribuito agli elaborati concorsuali è sufficiente a motivare la valutazione quando la commissione abbia previamente fissato criteri analitici, con indicazione dei punteggi massimi, e li abbia concretamente applicati in modo ricostruibile.
- Il confronto con gli elaborati di altri candidati non è sufficiente a dimostrare la disparità di trattamento se viene esaminato soltanto un singolo profilo o una singola risposta, senza considerare la valutazione complessiva derivante dalla media ponderata dei punteggi assegnati alle diverse risposte e ai diversi criteri.
- La mera ricostruzione presuntiva dei tempi medi di correzione, ottenuta dividendo la durata di una seduta per il numero dei candidati esaminati, non dimostra di per sé l’illegittimità dell’attività valutativa della commissione.
- Il periculum cautelare può essere escluso quando, anche dopo la conclusione della procedura concorsuale, sia giuridicamente possibile la prosecuzione dell’iter del candidato in caso di eventuale accoglimento del ricorso e di superamento delle prove successive.
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