Cassazione Penale, Ordinanza n. 29453/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha precisato che, trattandosi di imputata minorenne, alla declaratoria di inammissibilità non conseguono né la condanna al pagamento delle spese processuali né quella alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 29 d.lgs. 272/1989. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, minorenne, ha impugnato la decisione di merito deducendo due censure: con il primo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. e la mancata applicazione della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; con il secondo motivo ha contestato il rigetto della richiesta di perdono giudiziale o, in subordine, di sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che entrambe le doglianze si limitano a riprodurre profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette, senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata, e perciò le dichiara inammissibili.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
La ricorrente invocava l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte non entra nel merito della sussistenza dell’attenuante, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della censura perché già proposta e non specificamente riformulata contro la motivazione di merito.
art. 29 d.lgs. 272/1989
In caso di inammissibilità del ricorso proposto da minorenne non si applicano la condanna alle spese processuali né la sanzione a favore della Cassa delle ammende.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Per la minore età dell’imputata, in caso di diffusione del provvedimento devono essere oscurate le generalità e gli altri dati identificativi delle parti del processo.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di attenuanti, del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena deve essere sorretta da una critica puntuale della motivazione di merito; la mera reiterazione delle richieste non integra un motivo di ricorso ammissibile.
- Nel processo minorile, la declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente la condanna del minorenne al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende.
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