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Sentenza

Sentenza del 05/12/2023 n. 34046 - Corte di Cassazione

Irap - professionista - prestazione lavorativa società di consulenza - Presupposto - Non sussiste. Fattispecie

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiese il rimborso dell'IRAP versata per i periodi d'imposta 2013 e 2014 sostenendo che non sussisteva il presupposto dell'"autonoma organizzazione" perché prestava la sua attività professionale esclusivamente in favore di KPMG S.p.A. (di cui era socio) e si avvaleva dell'organizzazione e dei mezzi di quella società. L'Amministrazione e i giudici di merito avevano invece ritenuto imponibile il reddito ai fini IRAP imputando al professionista l'organizzazione aziendale; il contribuente ha impugnato tali decisioni in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha dichiarato spettante al contribuente il rimborso dell'IRAP indebitamente versata. La Corte ha affermato il principio consolidato secondo cui il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e mezzi si avvale non è soggetto all'IRAP: l'autonoma organizzazione è imputabile alla società (ente giuridico distinto) e non al socio-professionista, anche se questi rivesta ruoli direttivi o abbia poteri di coordinamento. Sono state compensate le spese dei giudizi di merito e condannata l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (con specifica liquidazione).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2

    La norma sul presupposto IRAP è stata interpretata richiedendo la sussistenza di una "autonoma organizzazione"; la Corte ha ritenuto che, quando il professionista opera esclusivamente per una società e si avvale della sua organizzazione, il requisito è attribuibile alla società e non al professionista.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato in relazione ai profili processuali del ricorso (contestazioni e oneri procedurali).

  • Codice di procedura civile, art. 115

    Citato nel motivo relativo a profili procedurali; richiamo a vizi procedurali dedotti dal ricorrente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Fondamento della censura in Cassazione relativa alla violazione di norme sostanziali in tema di accertamento dell'autonoma organizzazione (vizî di motivazione/errata interpretazione del diritto).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massima richiamata)

    Cass. n. 17566/2016; Cass. n. 19397/2022; Cass. nn. 11238/2023, 11284/2023, 11924/2023, 18260/2023, 22266/2023

    La Corte ha consolidato l'orientamento secondo cui il professionista che presta l'attività esclusivamente per una società di consulenza non è soggetto IRAP perché l'organizzazione è imputabile alla società stessa.

Massime di principio

  • Se un professionista presta la sua attività esclusivamente a favore di una società di consulenza e si avvale dei suoi mezzi e della sua organizzazione, l'"autonoma organizzazione" rilevante ai fini IRAP va attribuita alla società e non al professionista: il professionista non è soggetto IRAP.
  • Lo status di socio o l'attribuzione di poteri direttivi all'interno della società non muta la regola: i poteri esercitati dal professionista restano riconducibili alla società come titolare dell'organizzazione aziendale.
  • Una modesta quota di reddito proveniente da altre società del medesimo network difficilmente annulla il carattere di esclusività se il compenso principale e stabile proviene dalla società di consulenza; tuttavia, la valutazione è fattuale e richiede prova dell'esclusività.
  • Se il professionista ha altri clienti, svolge attività con mezzi e organizzazione propri o utilizza strutture autonome, allora può configurarsi il presupposto IRAP e l'imponibilità va verificata.
  • Il requisito decisivo è la sostanza economica e organizzativa: occorre documentare l'effettiva dipendenza del professionista dall'organizzazione societaria (contratti, fatturazione, uso di mezzi, assenza di struttura professionale autonoma).
  • Se vi è artificiosa interposizione societaria (società priva di autonomia reale), l'Amministrazione potrà eccepire l'elusione e imputare l'organizzazione al professionista; dunque occorre cautela nella valutazione della reale autonomia della società.

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