Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01632/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino del 9 luglio 2024. Dalla motivazione emerge che il provvedimento impugnato riguardava il trattamento sanzionatorio in sede esecutiva, con riferimento a una pena base e agli aumenti per continuazione relativi ai reati satellite di ricettazione e appropriazione indebita. Con l'unico motivo di ricorso si denunciavano violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, assumendo che l'ordinanza non avesse adeguatamente giustificato la determinazione della pena e il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Il difensore insisteva nelle ragioni del ricorso con memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che l'obbligo motivazionale varia a seconda della fase procedimentale e che, quando la pena è collocata molto vicino al minimo edittale e l'aumento per continuazione è esiguo, il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. è sufficiente a dimostrare l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio. Nel caso concreto, l'aumento per il reato satellite di ricettazione era inferiore di oltre la metà alla pena edittale minima e quello per appropriazione indebita era contenuto e comunque inferiore a quello stabilito in cognizione; inoltre l'ordinanza valorizzava il ruolo del ricorrente quale soggetto con controllo esclusivo e dominio assoluto sulla cooperativa, sicché non era necessaria una motivazione più approfondita. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Il richiamo ai criteri di commisurazione della pena può essere sufficiente, soprattutto quando la sanzione irrogata è prossima al minimo edittale e l'aumento per continuazione è modesto.

  • art. 132 c.p.

    L'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena non è abusivo quando la pena base è al minimo edittale e gli aumenti per continuazione sono contenuti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulla determinazione della pena, l'obbligo di motivazione non richiede lo stesso livello di approfondimento in ogni fase del procedimento: la sufficienza della motivazione va valutata in rapporto al momento processuale in cui la decisione interviene.
  • Quando la pena irrogata si colloca sensibilmente più vicina al minimo edittale che al massimo, il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. è normalmente idoneo a sorreggere la scelta sanzionatoria.
  • Se la pena base è fissata al minimo edittale e gli aumenti per continuazione sono di entità esigua, può escludersi l'abuso del potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena.
  • La motivazione sulla pena può risultare implicitamente rafforzata dal richiamo al ruolo concreto dell'imputato nella commissione dei reati e dalla conferma, in sede esecutiva, della pena già stabilita in cognizione.
  • Un ricorso che contesti in modo generico la motivazione sulla pena, senza evidenziare reali vizi di legge o illogicità manifesta emergenti dal provvedimento impugnato, è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.