Cassazione Penale, Ordinanza n. 08473/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in riforma del primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per un capo di imputazione per difetto di querela e aveva confermato la responsabilità penale per un diverso capo relativo a un furto in concorso aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale, pur avendo formalmente esaminato la questione dei presupposti per una pronuncia immediata, avrebbe motivato in modo insufficiente sull'insussistenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi di fatto e di diritto su cui fondava la censura e non consentiva di individuare con precisione i rilievi mossi alla motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice di verificare la sussistenza di una causa di proscioglimento immediato; la Corte rileva che la doglianza non è adeguatamente specificata rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi a sostegno della censura; la genericità e l'indeterminatezza determinano inammissibilità.
art. 616, comma 1, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 110 c.p.
Norma richiamata nel capo di imputazione per il concorso di persone nel reato.
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto contestato al capo b), in concorso con altri e con aggravante.
art. 625, n. 4, c.p.
Aggravante del furto contestato al capo b).
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione quali aspetti della motivazione sono erronei o insufficienti e su quali elementi si fonda la critica.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è ammissibile se si risolve in affermazioni generiche che non consentono al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono obbligatoriamente la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo cause ostative non emergenti nel caso concreto.
Come è indicizzato
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