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Sentenza

Sentenza del 21/11/2023 n. 3307 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Incidenza sul valore di un'area sita nel rispetto cimiteriale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado ritenendo che l'atto di "permuta contro affidamento in concessione" del 24.10.2013 fosse da qualificare come cessione a titolo oneroso generatrice di plusvalenza imponibile ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR; l'Ufficio aveva determinato una plusvalenza tassabile sulla base della differenza tra il prezzo di cessione dichiarato nel rogito e il costo originario. La contribuente aveva invece documentato che il trasferimento aveva natura ablativa e transattiva (atto di transazione del 2.12.2004) e che il terreno ricadeva in area di rispetto cimiteriale (vincolo di inedificabilità), pertanto non suscettibile di utilizzazione edificatoria. La Corte territoriale ha dovuto valutare se fosse stata realizzata una cessione a titolo oneroso suscettibile di produrre plusvalenza ovvero se si trattasse di indennità/ex indennità di esproprio e transazione non imponibile come plusvalenza.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado (Bari) ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto pacifica la natura ablativa e transattiva dell'operazione (indennità di esproprio resa, in parte, con la costruzione di una cappella e con somme corrisposte) e non una compravendita a titolo oneroso; perciò non si è realizzata una plusvalenza tassabile ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR. Inoltre il terreno era inserito in zona di rispetto cimiteriale soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta (art. 338 T.U. 1934), quindi non suscettibile di utilizzazione edificatoria come richiesto dall'art. 11 L. 413/1991 per la tassazione delle indennità. L'appello è dichiarato infondato; l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese di giudizio per euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 338 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 (vincolo di rispetto cimiteriale)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la fascia di rispetto cimiteriale (200 m dal muro di cinta) costituisce un vincolo di inedificabilità assoluta, non subordinato all'attestazione degli strumenti urbanistici, incidendo direttamente e preventivamente sul valore del bene e impedendo la qualificazione del suolo come edificabile.

  • art. 11 Legge n. 413/1991

    La norma dispone la tassazione delle indennità solo se corrisposte relativamente ad aree destinate a opere pubbliche o infrastrutture urbane poste in zone omogenee A, B, C e D; la Corte ha ritenuto che tale presupposto oggettivo manca quando l'area è gravata da vincolo di inedificabilità cimiteriale.

  • art. 67, comma 1, lett. b) e art. 68 D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    art. 67 c.1 lett. b) e art. 68 DPR 917/1986

    Le norme disciplinano la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; la Corte ha ritenuto che non potendo qualificare l'operazione come cessione onerosa di terreno edificabile, non si realizzano i presupposti per assoggettare a tassazione una plusvalenza.

  • art. 17, comma 1, lett. g-bis) D.P.R. 917/1986 (riferimento alla tassazione separata)

    art. 17 c.1 lett. g-bis DPR 917/1986

    Richiamata in relazione all'applicazione dell'imposta sostitutiva/tassazione separata per i redditi diversi; la Corte ha escluso l'applicabilità perché non ricorre la natura di plusvalenza imponibile.

  • Giurisprudenza: Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5571

    Cons. Stato, sez. IV, 22.11.2013, n. 5571

    Giurisprudenza citata a sostegno del principio che la zona di rispetto cimiteriale determina inedificabilità assoluta e pertanto esclude la qualificazione del suolo come edificabile ai fini fiscali.

Massime di principio

  • Se il trasferimento di un terreno avviene nell'ambito di una procedura ablativa o di una transazione in luogo dell'indennità di esproprio, il corrispettivo non va necessariamente qualificato come prezzo di vendita: è indennità ed in quanto tale non costituisce automaticamente plusvalenza tassabile come cessione a titolo oneroso.
  • La tassazione delle plusvalenze ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR richiede che il bene ceduto sia suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti; un vincolo legale di inedificabilità (es. zona di rispetto cimiteriale) esclude tale requisito e quindi l'imponibilità.
  • I vincoli previsti da norme di carattere generale (come la fascia di rispetto cimiteriale ex art. 338 T.U. 1934) operano indipendentemente dagli strumenti urbanistici locali e incidono direttamente sul valore del bene: prima di ritenere imponibile una presunta plusvalenza occorre verificare l'effettiva edificabilità del terreno alla data dell'operazione.
  • Le indennità di esproprio sono disciplinate anche da disposizioni specifiche (es. art. 11 L. 413/1991) che ne regolano la tassazione in casi determinati (aree destinate ad opere pubbliche/infrastrutture in determinate zone); l'applicabilità va valutata rispetto ai requisiti testuali della norma.
  • In caso di contenzioso tra amministrazione e contribuente, la qualificazione giuridica dell'atto (vendita onerosa vs. indennità/transazione/ablazione) è centrale: documentazione extracontestuale (atti di transazione, atti amministrativi antecedenti, certificazioni urbanistiche) può determinare l'esito fiscale.

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