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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46357/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Volpe impugnava l'ordinanza che, pur avendo revocato la custodia cautelare per alcune ipotesi (tra cui l'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e due reati per i quali era stato assolto), aveva comunque mantenuto misure cautelari (sostituendo il carcere con gli arresti domiciliari) per altre condanne ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (pena definitiva 7 anni e 3 mesi). In appello cautelare il ricorrente aveva dedotto il difetto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e lamentato violazione dell'art. 581, lett. d) c.p.p. e vizio di motivazione della dichiarazione di inammissibilità, sostenendo che la giurisprudenza sulla compatibilità tra stato detentivo e esigenze cautelari non si applicava al suo specifico caso (pena residua fino al 2039).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure difensive sono state giudicate reiterative e generiche e non hanno confutato la motivazione del giudice di merito, che risultava completa e non manifestamente illogica. È stato richiamato il principio secondo cui lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé l'esistenza di esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    Richiamata perché il capo A) contestava l'ipotesi associativa prevista dall'art. 74; la Corte non entra nel merito dell'imputazione materiale ma registra che la custodia era stata revocata per tale capo.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Riferimento alle violazioni per le quali l'imputato è stato condannato (capo F); la gravità delle condanne è stata valutata dal giudice di merito ai fini della persistenza delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale - art. 310

    Norma che disciplina l'appello cautelare: nel caso in esame l'appello cautelare proposto è stato dichiarato inammissibile dal giudice dell'appello.

  • Codice di procedura penale - art. 581, lett. d)

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione (motivo dell'impugnazione in Cassazione), ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non fondate in fatto e diritto.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per le spese del procedimento.

  • Cass. Sez. U. n. 11 del 22/03/2000 (Audino, Rv. 215828)

    Principio richiamato secondo cui il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato e non può sostituirsi al giudice del merito quando la motivazione è completa e non manifestamente illogica.

  • Cass. Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021 (Abouelseoud, Rv. 282416)

    Principio giurisprudenziale ribadito: lo stato di detenzione per altra causa non è di per sé ostativo alla configurabilità delle esigenze cautelari, inclusa quella del pericolo di reiterazione.

Massime di principio

  • Le censure in Cassazione avverse a decisioni cautelari devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; deduzioni generiche e ripetitive sono inammissibili.
  • Il sindacato di legittimità sulle decisioni di merito in materia cautelare è limitato: la Corte verifica l'assenza di illogicità manifesta o carenze motivazionali gravi, non riesamina integralmente il merito.
  • La detenzione per altra causa non esclude automaticamente la persistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione); occorre valutare la concretezza e l'attualità del pericolo nel caso concreto.
  • Per ottenere l'accoglimento di un appello cautelare o di un ricorso in Cassazione è necessario dimostrare specificamente in quale punto la motivazione sia carente o illogica, non limitandosi ad affermazioni di principio.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie secondo le norme procedurali (art. 616 c.p.p.): quindi valutare il rischio di esborsi in caso di impugnazioni deboli.

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