Sentenza del 15/01/2020 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Dichiarazione dei redditi - Agevolazione fiscale di oggettiva difficoltà interpretativa - Emendabilità della dichiarazione - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sul mancato utilizzo tempestivo di benefici fiscali relativi ad investimenti ambientali e sulla questione se tale mancato utilizzo costituisca una scelta opzionale del contribuente o un errore di fatto emendabile. Si è rilevata un'oggettiva difficoltà interpretativa delle norme che disciplinano le agevolazioni, riconosciuta anche dall'Agenzia delle Entrate, con conseguente possibilità di far valere il diritto tramite dichiarazione integrativa e in sede contenziosa oltre i termini ordinari di decadenza.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il mancato utilizzo tempestivo dei benefici fiscali rientri negli errori di fatto determinati da oggettiva incertezza interpretativa delle norme e non in scelte opzionali del contribuente. Pertanto ha ammesso che il ricorrente possa far valere il proprio diritto in sede di contenzioso dimostrando i presupposti dell'agevolazione. È stata richiamata la Circolare 31/E e la Risoluzione 58/E del 2016 dell'Agenzia delle Entrate, nonché il parere della Direzione Regionale Veneto (prot. n. 907-527/2013), che riconoscono la possibilità di utilizzare la dichiarazione integrativa ex art. 2 co. 8-bis d.P.R. 322/1998 anche oltre i termini strettamente letterali. In sostanza la sentenza ha dato prevalenza alla tutela del contribuente consentendo l'emendabilità e l'accoglimento della pretesa tributaria a favore del ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 322/1998
Consente la presentazione della dichiarazione integrativa; la sentenza interpreta la norma in senso estensivo laddove, in presenza di oggettiva difficoltà interpretativa delle agevolazioni, la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche oltre i termini letterali per far valere diritti del contribuente.
Circolare n. 31/E (Agenzia delle Entrate)
Riconosce che l'incertezza interpretativa può costituire un errore non meramente contabile e può giustificare il superamento delle limitazioni temporali all'emendabilità delle dichiarazioni.
Risoluzione n. 58/E (Agenzia delle Entrate, 2016)
Affermando la necessità di chiarimenti, la risoluzione supporta la possibilità per i soggetti interessati di far valere le agevolazioni anche oltre i termini di decadenza in contesti di interpretazione problematica delle norme.
Direzione Regionale delle Entrate del Veneto
Ha sostenuto specificamente che il contribuente, nella fattispecie concreta, può utilizzare la dichiarazione integrativa ex art. 2 co. 8-bis d.P.R. 322/1998 per far valere il proprio diritto anche oltre i termini temporali previsti letteralmente dalla norma.
Massime di principio
- La mancata fruizione tempestiva di un'agevolazione fiscale dovuta a oggettiva difficoltà interpretativa delle norme può essere qualificata come errore di fatto e non come scelta opzionale del contribuente.
- In presenza di incertezza interpretativa riconosciuta, il contribuente può correggere la dichiarazione mediante dichiarazione integrativa e/o far valere il diritto in sede contenziosa anche oltre i termini ordinari di decadenza, purché dimostri i presupposti dell'agevolazione.
- Il richiamo a documenti e chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria (circolari, risoluzioni, pareri regionali) rafforza la posizione del contribuente quando questi atti riconoscono l'esistenza di difficoltà interpretative.
- È necessario distinguere tra errori meramente contabili e errori di interpretazione normativa: i secondi possono giustificare un ampliamento dell'accesso ai rimedi correttivi della dichiarazione.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe conservare e produrre prove concrete dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione e richiamare eventuali atti amministrativi che attestino l'incertezza interpretativa.
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