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Sentenza

Sentenza n. 4015/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale rep. QI/573/2024 del 14.03.2024, prot. n. QI/54388/2024 del 14.03.2024 del Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Privata U.O. Condono Edilizio “Responsabile Attività di verifica in merito al contenzioso” Servizio Contenzioso Legale Ufficio Reiezioni – Attività Amministrativa – Antiabusivismo Edilizio – Rinunce avente ad oggetto “Reiezione Istanza di Condono prot. 0/551753 sot.0 del 9.12.2004– Abusi in Via delle Capannelle, 134 – 00178 – Municipio VII”; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché di contenuto ignoto.

Giustizia amministrativa202407911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a una tettoia per ricovero di attrezzature realizzata presso un centro sportivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione comunale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di condono adottato da Roma Capitale, deducendo un unico articolato motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004, dell'art. 32, commi 26 e 27, del d.l. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003, e dell'Allegato 1 alla medesima legge, nonché violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per erroneità e falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e insufficienza della motivazione. In particolare, ha sostenuto che la tettoia, per le sue ridotte dimensioni, la collocazione al confine e la distanza dai locali del centro sportivo, avrebbe dovuto essere qualificata come abuso minore, riconducibile alla tipologia 6, anziché come abuso maggiore, riconducibile alla tipologia 1. Ha inoltre dedotto che l'area, pur gravata da vincoli paesaggistici, ricade nel sistema insediativo della Città Consolidata e non sarebbe classificata dal piano territoriale paesistico come monumento naturale, sito di importanza comunitaria, zona di protezione speciale, parco o area naturale protetta. Infine, ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003, l'esclusione dalla sanatoria richiederebbe il concorso della realizzazione dell'opera dopo l'imposizione del vincolo e della non conformità urbanistica, condizioni che nel caso concreto non sarebbero sussistite congiuntamente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della tettoia come abuso maggiore, poiché una tettoia coperta determina aumento di superficie utile e volumetria e costituisce un nuovo manufatto che modifica la sagoma dell'edificio e lo stato dei luoghi, richiedendo il permesso di costruire anche se eventualmente qualificabile come pertinenza in senso civilistico. Il Collegio ha quindi escluso che l'opera potesse rientrare tra gli abusi minori suscettibili di sanatoria in area vincolata. Ha inoltre affermato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 e dell'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004, le opere abusive maggiori eseguite su immobili ubicati in area vincolata non sono sanabili, anche se il vincolo è sopravvenuto rispetto all'abuso e anche se l'immobile ricade all'interno di piani urbanistici attuativi vigenti. Di conseguenza, la destinazione urbanistica dell'area, pur astrattamente compatibile con la realizzazione di nuovi manufatti previo permesso di costruire, non incide sull'esclusione della sanatoria. Il TAR ha infine precisato che, per gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al d.l. n. 269/2003, l'esistenza di un vincolo di inedificabilità relativa è sufficiente a impedire la sanatoria, senza che rilevino né la conformità urbanistica dell'intervento né il carattere assoluto del vincolo. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, in solido, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 26, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    "non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1"

    Nel terzo condono, gli abusi maggiori realizzati su immobili soggetti a vincoli non sono sanabili, anche quando il vincolo comporti soltanto inedificabilità relativa e anche quando l'intervento sia conforme agli strumenti urbanistici.

  • art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    In combinato disposto con la normativa regionale, impedisce la sanatoria delle opere abusive maggiori realizzate su immobili vincolati, anche quando il vincolo sia sopravvenuto rispetto all'abuso e l'area sia inclusa in piani urbanistici attuativi vigenti.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    "non sono comunque suscettibili di sanatoria: (…) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali"

    La disposizione concorre a escludere la sanatoria delle opere abusive maggiori in area vincolata; la destinazione urbanistica dell'area e l'inclusione in strumenti attuativi non superano il divieto per gli interventi non sanabili.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il motivo relativo alla carenza e insufficienza della motivazione non è stato accolto, poiché il diniego è stato ritenuto fondato sulla corretta qualificazione dell'opera e sulla presenza dei vincoli ostativi.

  • art. 134, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 42/2004

    I vincoli paesaggistici richiamati nel provvedimento costituiscono il presupposto dell'applicazione della disciplina ostativa alla sanatoria.

Massime di principio

  • Una tettoia coperta che determina aumento di superficie utile o di volumetria costituisce un nuovo manufatto e richiede il permesso di costruire, anche se l'opera è qualificabile come pertinenza secondo il diritto civile.
  • Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive maggiori riconducibili ai numeri 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 al d.l. n. 269/2003 non sono sanabili se realizzate su immobili soggetti a vincolo, anche quando il vincolo comporti soltanto inedificabilità relativa.
  • Per gli abusi maggiori realizzati in area vincolata, l'esclusione dalla sanatoria opera anche se il vincolo è sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell'abuso e anche se l'intervento è conforme alle norme urbanistiche o ricade in un piano urbanistico attuativo vigente.
  • La destinazione urbanistica dell'area, qualora consenta in astratto la realizzazione di nuovi manufatti previo rilascio del permesso di costruire, non rende condonabile un'opera abusiva maggiore soggetta a un vincolo ostativo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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