Sentenza n. 409/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Caltagirone n.520/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 520/2025, passata in giudicato, relativa al pagamento del beneficio della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza civile n. 520/2025, ritualmente notificata e passata in giudicato. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 2.500,00 oltre accessori, per il servizio prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, nonché il rimborso delle spese di lite. È stata chiesta l'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, non costituito, non ha dimostrato l'avvenuto adempimento né fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti tutti i presupposti: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. In applicazione dell'art. 2697 c.c., il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, mentre gravava sull'Amministrazione l'onere di provare l'inefficacia del titolo o l'estinzione dell'obbligo; tale onere non è stato assolto, anche per la mancata costituzione in giudizio. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, anch'esso tenuto a provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno rappresentato che l’Amministrazione intimata non ha spontaneamente dato esecuzione alla sopra citata sentenza [...] sicché ne hanno chiesto l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato, anche civile, nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Chi agisce in ottemperanza deve provare il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione; spetta all'amministrazione che intenda contrastare la pretesa provare l'inefficacia del titolo o l'estinzione dell'obbligo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza di una condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione sostanziale sulla quale si fondava il giudicato civile che ha riconosciuto al docente a tempo determinato il beneficio economico spettante ai docenti di ruolo.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche a giudizi di ottemperanza diversi da quelli relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina di cui all'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro, la prova dell'esistenza, notificazione e definitività del titolo e della mancata esecuzione consente di ritenere integrati i presupposti dell'azione, salvo prova contraria dell'amministrazione.
- In applicazione dell'art. 2697 c.c., una volta provato dal creditore il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'amministrazione debitrice provare l'inefficacia del titolo o l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligo; la mancata costituzione dell'amministrazione impedisce di ritenere assolto tale onere.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente della stessa amministrazione inadempiente, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta, di regola, il riconoscimento di un compenso autonomo; tale regola può essere applicata per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle regolate dalla legge Pinto.
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