Cassazione Civile, Ordinanza n. 27495/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della "quota B" del supplemento di pensione spettante a un ex iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con particolare riferimento all'applicazione o meno del massimale retributivo previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale limite operasse solo per la "quota A" e non più per la "quota B", regolata dai criteri del D.lgs. n. 182 del 1997, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche. L'INPS ha ricorso per cassazione deducendo violazione del D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, e del D.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4, sostenendo che il massimale retributivo pensionabile non fosse stato abrogato e continuasse a valere anche per il calcolo della "quota B". Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha sostenuto che il rinvio dell'art. 4 del D.lgs. n. 182 del 1997 all'art. 12 del D.lgs. n. 503 del 1992 implicasse il superamento del vecchio tetto pensionabile, oltre a richiamare la finalità di commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi e l'esigenza di equiparare massimale contributivo e massimale pensionabile.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'INPS, ha accolto il motivo di ricorso, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha affermato che, per la determinazione della "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, continua ad applicarsi e non è stato abrogato per incompatibilità dal D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8. Il giudice di rinvio dovrà attenersi a questo principio di diritto.
Norme richiamate
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7
Il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile permane applicabile anche alla determinazione della "quota B" della pensione dei lavoratori dello spettacolo già iscritti al Fondo in data anteriore al 31 dicembre 1995.
D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 8
Per gli iscritti già presenti al Fondo al 31 dicembre 1995, le aliquote contributive si applicano entro il limite massimo di retribuzione giornaliera indicato e, per l'eccedenza, opera un contributo di solidarietà.
D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10
Il legislatore delegato ha rimodulato in termini generali il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile, senza escluderne l'operatività per la "quota B".
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 12
La tabella delle aliquote di rendimento ha portata generale e si applica nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. a)
Definisce la "quota A" come relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 1993, con disciplina transitoria confermata.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 13, lett. b)
Definisce la "quota B" come relativa alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 18
Viene richiamata per il massimale annuo della base contributiva e pensionabile nel sistema contributivo e per i soggetti iscritti dopo il 31 dicembre 1995 o optanti per tale sistema.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 22
La legge delega non ha imposto l'equiparazione del massimale pensionabile a quello contributivo, ma ha richiesto il riassetto delle aliquote e la salvaguardia dell'equilibrio delle gestioni previdenziali, con rispetto delle peculiarità dei regimi speciali.
Costituzione, art. 76
Il decreto delegato è interpretato in modo conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delega; nel caso concreto non vi è violazione della delega.
Costituzione, art. 38
La Corte richiama la discrezionalità legislativa nel bilanciamento tra sostenibilità del sistema e adeguatezza della tutela previdenziale, purché non sia compromesso il nucleo essenziale della protezione.
Massime di principio
- Nel sistema previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile può sopravvivere alle riforme successive in assenza di una abrogazione espressa o di una incompatibilità normativa effettiva e insuperabile.
- La distinzione tra "quota A" e "quota B" della pensione non consente, di per sé, di estendere alla seconda un trattamento più favorevole quando ciò contrasti con la struttura complessiva del regime speciale e con l'esigenza di equilibrio finanziario della gestione.
- Quando una disciplina delegata modifica un settore previdenziale speciale, l'interprete deve privilegiare la lettura conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delega, soprattutto se il delegante impone la salvaguardia dell'equilibrio delle gestioni e non prevede l'eliminazione del limite pensionabile.
- Non esiste una necessaria corrispondenza integrale tra contributi versati e prestazioni pensionistiche erogate: il legislatore può fissare basi di calcolo della pensione anche inferiori alla retribuzione effettivamente percepita, purché il sistema resti ragionevole e proporzionato.
- L'eventuale differenza tra retribuzione soggetta a contribuzione e retribuzione pensionabile non è di per sé illegittima se inserita in un assetto previdenziale complessivamente coerente e sostenibile.
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