Ordinanza n. 409/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento dei seguenti atti: per quanto riguarda il ricorso principale - ordinanza contingibile e urgente n. 12/2023 del 29.06.2023, notificata a mezzo pec in pari data, adottata dal Sindaco del Comune di Fiamignano ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stata disposta la “proroga fino al 31/08/2023 degli effetti dell’Ordinanza Sindacale n. 6 del 25/01/2023 nei confronti della Centrale Metano Foligno (CMF) s.r.l. [...] e alla Metano Mobile (MM) [...]” e, per l’effetto, ordinato alla ricorrente “di proseguire fino al 31/08/2023 il servizio di distribuzione del gas nel Comune di Fiamignano astenendosi dal porre in essere qualsiasi iniziativa che possa pregiudicare la salute pubblica; di non disattivare e non rimuovere l’impianto oggi in uso da parte della Centrale Metano Foligno s.r.l.”; -nota a firma del Sindaco del Comune di Fiamignano prot. 7195 del 31.07.2023, con la quale “in ottemperanza al Decreto sindacale n. 12 del 29/06/2023, dunque, si invita Centrale Metano Foligno s.r.l., visto l’imminente esaurimento del gas ipotizzato al 3 agosto 2023, a proseguire la fornitura di gas metano a favore dell’attuale concessionario, Vent s.r.l., alle condizioni che verranno ritenute necessarie per garantire la suddetta fornitura o di consentire il rifornimento di gas metano all’interno dell’impianto di stoccaggio da parte di altro fornitore”; - nota a firma del Sindaco del Comune di Fiamignano, prot. 7565 del 10.08.2023, con la quale la ricorrente è stata diffidata “ad astenersi da qualsiasi iniziativa di dismissione dell’impianto e di somministrazione di gas in rete, ponendo comunque in essere ogni attività di sua competenza e/o di cooperazione con Vent s.r.l., per garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale, anche mediante la cessione dell’impianto di decompressione e stoccaggio del gas all’attuale concessionaria del servizio, tenuto conto della stima del valore industriale residuo (V.I.R.) dello stesso, ai sensi della vigente legislazione di settore”; per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti - ordinanza contingibile e urgente n. 19/2023, notificata a mezzo pec in data 30.08.2023, adottata dal Sindaco del Comune di Fiamignano ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato ordinato alla ricorrente “di astenersi dalla rimozione e/o disattivazione dell’impianto di stoccaggio e di decompressione di gas di sua proprietà, nonché dal porre in essere qualsiasi iniziativa che possa determinare la interruzione del servizio e pregiudicare la salute pubblica a decorrere dal 01/09/2023 fino al 31/12/2023”; per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti ordinanza contingibile e urgente n. 77/2023, notificata a mezzo pec in data 29.12.2023, adottata dal Sindaco del Comune di Fiamignano ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stato ordinato alla ricorrente “di astenersi dalla rimozione e/o disattivazione dell’impianto di stoccaggio e di decompressione del gas di sua proprietà, nonché dal porre in essere qualsiasi iniziativa che possa determinare la interruzione del servizio e pregiudicare la salute pubblica a decorrere dal 01.01.2024 al 30.06.2024”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze sindacali contingibili e urgenti che hanno imposto la prosecuzione della distribuzione del gas e il divieto di rimozione o disattivazione dell’impianto, nonché atti conseguenti di diffida e invito alla prosecuzione della fornitura
Esito
La controversia
L’impresa ha proposto ricorso principale e due ricorsi per motivi aggiunti per l’annullamento di una serie di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, con le quali è stata prorogata l’imposizione di proseguire il servizio di distribuzione del gas, di astenersi dalla disattivazione o rimozione dell’impianto di proprietà e di adottare iniziative idonee a evitare l’interruzione del servizio e il pregiudizio alla salute pubblica. Sono stati inoltre impugnati atti comunali conseguenti, recanti inviti e diffide alla prosecuzione della fornitura, alla cooperazione con l’attuale concessionaria e, eventualmente, alla cessione dell’impianto. Dal testo dell’ordinanza istruttoria non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle impugnazioni. In precedenza aveva rinviato la pubblica udienza fissata per il 19 giugno 2024, su richiesta della ricorrente, in ragione dell’esistenza di trattative di bonario componimento. Ritenendo necessario verificare se tali trattative si siano perfezionate e se la ricorrente conservi ancora interesse alla definizione nel merito del giudizio, il Collegio ha ordinato alle parti costituite di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, memorie e/o documenti relativi all’interesse attuale della ricorrente e all’eventuale conclusione delle trattative. L’inottemperanza potrà essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La società controinteressata non costituita non è destinataria dell’ordine di deposito rivolto alle parti costituite.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
È la disposizione indicata quale base legale delle ordinanze sindacali impugnate; l’ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti o i limiti.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza, senza una specifica applicazione illustrata nella motivazione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato nell’ordinanza quale fondamento dei poteri istruttori del giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
L’eventuale mancata ottemperanza all’ordine istruttorio potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo abbia rinviato la trattazione del merito in ragione di trattative di bonario componimento, può acquisire dalle parti informazioni e documenti sul perfezionamento delle trattative e sulla permanenza dell’interesse alla decisione.
- L’ordine istruttorio può essere rivolto alle parti costituite affinché depositino memorie e documenti entro un termine fissato dal giudice; la mancata ottemperanza può essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
- La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione è necessaria quando, dopo la proposizione del ricorso, siano intervenute trattative transattive o altre circostanze potenzialmente incidenti sull’utilità concreta della pronuncia.
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