Cassazione Penale, Sentenza n. 35244/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura custodiale per associazione per delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio e reati fiscali. Il ricorrente deduceva l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte d'urgenza nel dicembre 2024 per violazione del termine di durata delle indagini preliminari: sosteneva che non fosse stata effettuata una nuova iscrizione a suo carico il 7 febbraio 2024 e che l'unica iscrizione risultante fosse quella originaria del 18 maggio 2022, pertanto le captazioni sarebbero state eseguite fuori termine e dovevano essere escluse; depurate le intercettazioni, a suo dire, sarebbe venuta meno l'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, contrariamente alla tesi del ricorrente, risultava documentata l'iscrizione di nuovi indagati e nuovi reati con attribuzione dell'art. 416 c.p. anche a carico di Calegari, giustificando così la utilizzabilità delle intercettazioni disposte il 2 dicembre 2024 e convalidate il 3 dicembre 2024 come effettuate entro il termine di durata delle indagini per il reato associativo. Le intercettazioni hanno poi dimostrato la persistenza del vincolo associativo, la posizione di coordinamento del ricorrente, la volontà di proseguire l'attività illecita, nonché il rischio di inquinamento probatorio e di fuga (ammissione di aver fatto sparire documenti, indicazioni per occultare responsabilità altrui, proposta corruttiva, volontà di sottrarsi all'interrogatorio). Per tali ragioni la conferma della misura cautelare è stata ritenuta giustificata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ha ritenuto provata l'iscrizione del reato associativo anche a carico del ricorrente; tale iscrizione fa decorrere il termine di durata delle indagini rispetto al reato associativo e legittima l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate entro tale termine
Massime di principio
- Le intercettazioni disposte con decreto d'urgenza e convalidate sono utilizzabili se sono state effettuate entro il termine di durata delle indagini relativo al reato di riferimento; la validità dipende dalla effettiva iscrizione nel registro degli indagati per il reato che estende il termine.
- Una semplice annotazione generica sulla copertina del fascicolo può essere contestata, ma la Corte può esaminare la documentazione probatoria (iscrizioni nel registro, note del P.M., atti prodotti) per verificare l'effettiva iscrizione di nuovi reati o indagati: se la registrazione oggettiva esiste, l'eccezione di inutilizzabilità è infondata.
- Per contestare con successo l'utilizzabilità delle intercettazioni è necessario fornire evidenza concreta dell'assenza di una nuova iscrizione o di ogni atto che giustifichi la prosecuzione dei termini; mere affermazioni non contrastano la documentazione ufficiale.
- L'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga) può essere dimostrata attraverso il contenuto delle intercettazioni stesse; se questi elementi risultano chiari, la misura cautelare trova fondamento anche quando l'indagato abbia parzialmente ammesso i fatti.
- La Corte di cassazione, nell'esaminare eccezioni procedurali, può accedere agli atti processuali e valutare di ufficio la sussistenza di documentazione che smentisca la prospettazione difensiva; pertanto il ricorrente deve predisporre una contestazione puntuale e documentata.
- Se si sospetta che intercettazioni siano state eseguite oltre il termine delle indagini, è strategico chiedere l'accesso e la verifica formale delle iscrizioni nel registro degli indagati e delle annotazioni del P.M.; in mancanza di prova dell'inesistenza di nuove iscrizioni, la tesi difensiva rischia di essere respinta.
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