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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26861/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva confermato la condanna per ricettazione (2 mesi di reclusione e 100 euro di multa). Il motivo di cassazione, unico, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., denunciava violazione dell'art. 171, comma 1, lett. d) c.p.p. e conseguente motivazione erronea e contraddittoria: si deduceva che l'appello era stato dichiarato tardivo non considerando che l'imputato era assente e detenuto per altra causa al momento della lettura della sentenza con motivazione contestuale, sicché la notifica doveva essere eseguita nel luogo di detenzione e la notifica eseguita al domicilio eletto avrebbe dovuto essere considerata nulla rendendo tempestivo l'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato che, quando la sentenza è pronunciata con lettura della motivazione (art. 544 c.p.p. e art. 545, comma 3 c.p.p.), tale lettura equivale a notificazione della sentenza per le parti presenti o da considerarsi presenti; dopo le modifiche della legge n. 67/2014 l'imputato assente è rappresentato dal difensore e pertanto non è dovuta una notifica separata all'imputato assente salvo i casi espressamente previsti (es. art. 429, comma 4). Ha richiamato orientamenti delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 698 del 24/10/2019) e della giurisprudenza di merito in senso conforme. Ha quindi ritenuto corretta la dichiarazione di tardività dell'appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; qui è la disposizione formale richiamata per la censura sulla motivazione e violazione di legge.

  • art. 171, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Regola sulla notificazione degli atti processuali: il ricorrente deduceva la nullità della notifica alla persona assente e detenuta. La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie di lettura della motivazione contestuale, non operi l'obbligo di notifica all'imputato assente rappresentato dal difensore.

  • art. 545, comma 3 c.p.p.

    Prevede che la pubblicazione della sentenza mediante lettura della motivazione equivalga a notificazione per le parti presenti o da considerarsi presenti; è il fondamento letterale per ritenere che la lettura valga come notificazione.

  • art. 544, comma 1 c.p.p.

    Disciplina la sentenza pronunciata con motivazione immediata; la Corte ha applicato il principio che la sentenza resa con lettura immediata non richiede ulteriore notifica agli assenti rappresentati.

  • art. 548, comma 2 c.p.p.

    Prevede il termine di deposito della motivazione; la Corte sottolinea che l'obbligo di notificare può persistere solo se la sentenza non venga depositata nel termine previsto.

  • art. 429, comma 4 c.p.p.

    «non presente alla lettura del provvedimento»

    Esempio in cui il legislatore espressamente prevede l'obbligo di notifica a chi non è presente alla lettura del provvedimento: dimostra che quando il legislatore vuole imporre la notifica lo fa espressamente.

  • legge n. 67 del 2014

    Ha modificato la disciplina della contumacia: una volta dichiarato l'imputato assente è rappresentato dal difensore, eliminando l'effetto pregresso della contumacia ai fini della necessità di notifiche separate.

  • Sez. U, n. 698 del 24/10/2019 (Sinito)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite citata per affermare che la sentenza resa con giudizio abbreviato e lettura della motivazione non necessita di notifica per estratto all'imputato assente; principio esteso al giudizio dibattimentale con motivazione immediata.

  • Sez. 3, n. 19985 del 15/03/2017 (Biagi)

    Orientamento secondo cui se il difensore di fiducia è assente e sostituito dal difensore d'ufficio presente, non è dovuto l'avviso al difensore sostituito: il termine per impugnare decorre dalla lettura per entrambi.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione inammissibile, a versare una somma alla cassa delle ammende; applicata per infliggere la sanzione di euro 3.000.

Massime di principio

  • La lettura della sentenza con motivazione immediata (art. 544 e art. 545, comma 3 c.p.p.) equivale, di norma, a notificazione per le parti presenti o da considerarsi presenti: il termine per proporre impugnazione decorre da quel momento.
  • Dopo la legge n. 67/2014 l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore: quindi non è generalmente dovuta una notifica separata all'imputato assente se la sentenza è stata letta con motivazione.
  • Se il difensore di fiducia è assente e sostituito da difensore d'ufficio presente alla lettura, non spetta un avviso separato al difensore sostituito; il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza anche per il difensore sostituito.
  • L'obbligo di notifica all'imputato assente sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge (es. art. 429, comma 4) o quando la sentenza non venga depositata nei termini di legge (art. 548, comma 2).
  • Per evitare la declaratoria di tardività, il difensore di fiducia deve adottare scelte organizzative diligenti per essere presente alla lettura della motivazione o prevedere strumenti processuali idonei; la mancata presenza può comportare la perdita dei termini di impugnazione.
  • La semplice presenza materiale dell'imputato in altra sede detentiva non, di per sé, impone la notifica nel luogo di detenzione se la sentenza è stata resa con lettura della motivazione e l'imputato è rappresentato dal difensore; va valutata la concreta violazione delle regole di notificazione per ottenere la nullità.
  • In pratica, chi ritiene la notifica invalida per assenza dell'imputato deve dimostrare la specifica violazione della norma che impone la notifica; altrimenti l'impugnazione sarà considerata tardiva e inammissibile.

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