Sentenza n. 349/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 27 giugno 2025 emesso dal Comandante della Legione Allievi-Guardia di Finanza, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-avverso la determina n. -OMISSIS- notificata in data 4 marzo 2025, con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare del rimprovero a conclusione del procedimento disciplinare avviato dal Comandante della Scuola Allievi Finanzieri, in data 10 febbraio 2025 con nota n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, Comandante di una Compagnia Allievi Finanzieri, era stato sanzionato con il rimprovero per avere adottato e impartito disposizioni organizzative ritenute insufficienti a prevenire l’esecuzione, da parte di alcuni allievi, di cori durante una pausa delle attività preparatorie a una cerimonia, cori poi registrati e diffusi sui social network e dagli organi di informazione, con asserito pregiudizio per l’immagine e il prestigio del Corpo. Il ricorso deduceva: difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, per l’omessa considerazione degli elementi documentali e delle misure organizzative adottate; violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione, motivazione illogica e incongrua, contraddittorietà tra provvedimenti, mancata considerazione delle memorie difensive e violazione degli artt. 21 e 97 Cost.; violazione del principio di proporzionalità previsto dall’art. 1359 d.lgs. 66/2010, poiché non sarebbe stato individuato un comportamento alternativo concretamente esigibile e la sanzione sarebbe stata sproporzionata rispetto alla condotta contestata.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso e annullato la sanzione disciplinare. Ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti. Dalle relazioni di servizio risultava che il ricorrente aveva adottato adeguate misure organizzative e di vigilanza, impartendo a quattro istruttori qualificati istruzioni chiare e dettagliate sull’addestramento, sullo schieramento, sui movimenti e sulla permanenza degli allievi, nonché disponendo una vigilanza costante durante le fasi preparatorie e operative della cerimonia, in conformità alle disposizioni di servizio e all’art. 727 d.P.R. 90/2010. L’episodio, verificatosi durante una pausa e derivante da iniziative estemporanee, dalla registrazione occasionale e dalla successiva imprevedibile diffusione mediatica, non era causalmente riconducibile a una carenza organizzativa, a un deficit di controllo o a un’omissione nella catena di comando imputabile al ricorrente. Mancando un dominio e un controllo completo sulla serie causale che aveva condotto alla diffusione pubblica dell’episodio, non poteva ravvisarsi responsabilità disciplinare del militare per il discredito asseritamente arrecato al Corpo. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e l’assenza di precedenti noti.
Norme richiamate
art. 727 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
La disposizione è richiamata quale parametro delle disposizioni applicabili all’organizzazione, alla vigilanza e al controllo delle attività addestrative e cerimoniali; il TAR ha ritenuto che il ricorrente vi avesse dato corretta attuazione.
art. 1359 d.lgs. 66/2010
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale fondamento del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare, ma il relativo motivo è stato assorbito a seguito dell’accoglimento della censura sul difetto di istruttoria.
art. 3 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata per il difetto di motivazione del provvedimento, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente nel motivo relativo al difetto di istruttoria e al travisamento dei fatti; il TAR ha deciso la controversia sulla fondatezza di tali vizi senza sviluppare una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- In materia disciplinare, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria completa e valutare tutti gli elementi fattuali e probatori rilevanti rappresentati dall’interessato; l’omessa considerazione di circostanze decisive integra difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
- La responsabilità disciplinare di un superiore per condotte poste in essere da militari sottoposti non può essere affermata per il solo verificarsi dell’evento o per la sua successiva diffusione pubblica, quando risulti che il superiore abbia predisposto adeguati presidi organizzativi e impartito istruzioni chiare e puntuali di vigilanza.
- Un evento verificatosi nel corso di un’iniziativa estemporanea e durante una pausa, seguito da registrazione e diffusione mediatica imprevedibili, non è causalmente imputabile al superiore gerarchico se tali sviluppi risultano estranei alla sua concreta sfera di vigilanza e controllo.
- L’irrogazione di una sanzione disciplinare richiede l’accertamento di una condotta concretamente imputabile al destinatario e del nesso causale tra l’inadempimento dei suoi doveri di vigilanza e l’evento lesivo; il mero verificarsi di un pregiudizio all’immagine dell’amministrazione non è sufficiente.
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