Cassazione Penale, Sentenza n. 31008/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la pronuncia della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del GIP. L'unico motivo dedotto era la recezione erronea del termine di impugnazione: il ricorrente sosteneva che la motivazione della sentenza di primo grado fosse stata riservata e dunque il termine utile per appellare dovesse essere calcolato come trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito della motivazione (ex art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.), rendendo tempestivo l'appello presentato il 22/24 luglio 2015. La difesa contestava invece che la motivazione fosse stata redatta e letta contestualmente al dispositivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il GIP aveva pronunciato la sentenza e redatto la motivazione in via contestuale il 9 giugno 2015 (tale circostanza risultava dal verbale di udienza), per cui, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p., il termine per proporre appello era di quindici giorni e quindi scaduto il 24 giugno 2015. L'appello, proposto il 22 luglio 2015, era tardivo. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e per profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione).
Norme richiamate
art. 544 cod. proc. pen.
Stabilisce il modulo decisorio del giudice e le modalità di redazione della motivazione. La Corte ha ritenuto che qui la motivazione fosse contestuale al dispositivo (comma 1), escludendo l'applicazione della disciplina del deposito differito (comma 2).
art. 585 cod. proc. pen.
comma 1, lett. a) e lett. b)
Fissa i termini per proporre impugnazione: lett. a) quindici giorni quando la motivazione è contestuale; lett. b) trenta giorni quando la motivazione è depositata successivamente. La sentenza ha applicato la lett. a) perché la motivazione risultava contestuale dal verbale.
art. 616 cod. proc. pen.
Autorità per l'addebito delle spese in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma sostanziale del reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; non rilevante ai fini del conteggio dei termini di impugnazione nella decisione impugnata.
disposizioni sulla contumacia e norme di raccordo (art. 442 c.p.p., art. 134 disp. att., art. 548 c.p.p., legge 16/12/1999 n. 479, legge 28/04/2014 n. 67)
La Corte richiama la riforma della disciplina sulla contumacia e osserva che, nel rito abbreviato, la sentenza non richiede notificazione per estratto all'imputato assente dopo le modifiche legislative; restano però decisive le risultanze del verbale di udienza per stabilire la pubblicazione.
Massime di principio
- Per il calcolo del termine di impugnazione è decisivo il verbale di udienza: se dal verbale risulta che dispositivo e motivazione sono stati letti contestualmente, decorre il termine breve di 15 giorni (art. 585, comma 1, lett. a)).
- Se il giudice riserva la motivazione e la deposita successivamente, si applica il termine lungo (30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 544, comma 2). Verificare sempre la forma di deposito indicata nel verbale.
- In caso di dubbio sulla natura contestuale o differita della motivazione, è prudente impugnare tempestivamente osservando il termine più breve, perché l'appello tardivo è dichiarato inammissibile e può comportare sanzioni economiche.
- La presenza o l'assenza dell'imputato in udienza e le conseguenze della contumacia devono essere valutate alla luce delle riforme: non sempre è necessaria una notifica per estratto se la motivazione è contestuale, ma il verbale resta la fonte primaria per stabilire la decorrenza dei termini.
- La proclamazione della sentenza con motivazione contestuale nel verbale esclude la possibilità di computare termini come se la motivazione fosse stata riservata; perciò il controllo formale del verbale prima di proporre impugnazioni è essenziale.
- Ricorrere a chiarimenti o istanze preliminari (es. istanza di deposito del verbale o richiesta di certificazione sulla lettura della motivazione) può evitare l'errore di calcolare termini sulla base di presunzioni non documentate.
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