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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11717/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per avere alienato ai figli un immobile già pignorato, di cui erano custodi. In appello la condanna era stata confermata. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, che l'atto di compravendita (e la sua trascrizione) non potevano integrare il delitto perché nel rogito il notaio aveva indicato l'esistenza del vincolo di pignoramento e l'acquirente aveva dichiarato di essere stata informata della inopponibilità dell'atto al creditore pignoratizio, sicché il bene sarebbe rimasto comunque a disposizione della procedura esecutiva; inoltre hanno contestato che la mera disposizione del bene, senza che siano state perfezionate altre formalità processuali, possa integrare il reato previsto dall'art. 388 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi: il reato previsto dall'art. 388, comma 5, c.p. si realizza con l'atto di disposizione compiuto dal debitore dopo aver ricevuto l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., e non rileva, ai fini penali, la mancata opponibilità dell'atto ai terzi o il mancato perfezionamento di ulteriori formalità processuali. Anche la dichiarazione nel rogito circa la inopponibilità non esclude il reato, posto che la vendita può comunque creare ostacoli o ritardi alla procedura esecutiva e costringere il creditore a ricorrere all'autorità giudiziaria. Per l'inammissibilità la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Citato come riferimento nella formulazione iniziale dell'imputazione ma ritenuto non centrale: la qualificazione effettiva del reato è stata individuata nell'art. 388 c.p.

  • art. 338, commi 3 e 4 cod. pen.

    Originariamente indicato nel capo di imputazione ma la Corte precisa che la fattispecie corretta è quella dell'art. 388, comma 5, c.p.; pertanto i commi indicati non sono applicati al caso concreto.

  • art. 388, comma 5, cod. pen.

    Interpretato dalla Corte nel senso che integra il delitto la mera disposizione del bene da parte del debitore dopo aver ricevuto l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., indipendentemente dall'opponibilità dell'atto ai terzi o dal perfezionamento di ulteriori formalità processuali; rileva l'ostacolo o il ritardo creato alla procedura esecutiva.

  • art. 492 cod. proc. civ.

    Riferimento normativo all'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario di astenersi dal sottrarre all'espropriazione i beni pignorati: il ricevimento di tale ingiunzione fa scattare la rilevanza penale dell'atto di disposizione ai sensi dell'art. 388, comma 5, c.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata per le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi: condanna al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Dopo aver ricevuto l'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario (art. 492 c.p.c.) ogni atto di disposizione del bene pignorato compiuto dal debitore può integrare il reato di sottrazione ai sensi dell'art. 388, comma 5, c.p., anche se la trascrizione o altre formalità non rendono l'atto opponibile al creditore.
  • L'opponibilità dell'atto al creditore pignoratizio non è rilevante ai fini penali: ciò che conta è l'effetto pratico dell'atto sulla procedura esecutiva (ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato).
  • La presenza nel rogito di una dichiarazione che segnali la conoscenza del vincolo di pignoramento non esclude automaticamente la responsabilità penale del debitore/custode se l'atto crea comunque difficoltà alla procedura esecutiva.
  • La mancata comunicazione dell'atto di alienazione al giudice dell'esecuzione o all'ufficio esecutante può aggravare la posizione del custode/debitore, perché aumenta gli ostacoli alla procedura.
  • In casi analoghi, per difendersi efficacemente è necessario dimostrare che l'atto non ha effettivamente creato ostacoli o ritardi alla procedura esecutiva, oppure che non è stato compiuto dopo la ricezione dell'ingiunzione dell'ufficiale giudiziario.

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