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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08791/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 05/09/2025 che aveva rigettato la richiesta di annullamento del decreto di sequestro probatorio del 04/08/2025. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 125, 253, 275 e 309 c.p.p. per carenza o radicale assenza di motivazione nel decreto genetico, contestando in particolare la mancanza di specifiche ragioni per il sequestro della documentazione e l'uso di argomenti apparenti con riguardo ai telefoni cellulari; mancata indicazione delle ragioni per una presa in blocco dei dati, dei criteri di selezione, della perimetrazione temporale e dei tempi di selezione; nonché violazione dell'art. 15 Cost. alla luce della sentenza Corte Cost. n. 170/2023 per aver affidato alla polizia giudiziaria la selezione delle conversazioni senza sufficienti garanzie.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che: a) il decreto di sequestro probatorio richiede motivazione specifica ma, quando il P.M. abbia indicato almeno genericamente le ragioni del sequestro, il Tribunale del riesame può integrare la motivazione richiamando gli atti indicati dal P.M.; b) nel caso concreto il P.M., nel corso dell'udienza del 05/09/2025, ha precisato sommariamente le esigenze probatorie (accertamento della conduzione del depuratore e dei contatti/interazioni tra soggetti coinvolti) e le risultanze probatorie iniziali, consentendo l'integrazione legittima operata dal Tribunale del riesame; c) quanto al sequestro di dispositivi informatici, la Corte ha ribadito il principio di proporzionalità: è illegittimo il sequestro indiscriminato senza criteri di selezione e senza perimetrazione minima, ma non sussiste un obbligo assoluto di fissare nel decreto un termine determinato per le operazioni di estrazione della copia forense; è però richiesta la perimetrazione temporale e criteri selettivi quando il lasso temporale è sensibilmente difforme dall'imputazione. Nel caso di specie il profilo degli oggetti, i criteri di ricerca e l'orizzonte temporale sono stati ritenuti sufficientemente circoscritti e non contestati con specificità dal ricorrente, pertanto nessuna nullità è stata accertata.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiama il potere di riesame e permette l'applicazione delle regole dell'art. 309 c.p.p.; fondamento della possibilità che il tribunale del riesame annulli, confermi o riformi il provvedimento impugnato, entro i limiti indicati dalla legge e dalla giurisprudenza

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 9

    "annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi"

    Base normativa del potere integrativo del tribunale del riesame: autorizza il tribunale, nel riesame, a motivare diversamente o integrare la motivazione del provvedimento impugnato nei limiti di legge

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro probatorio: impone che il provvedimento espliciti le finalità probatorie, il nesso tra bene e reato e, in caso di strumenti informatici, le ragioni della estensione della acquisizione e i criteri di selezione per garantire proporzionalità

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Sancisce il principio di proporzionalità delle misure cautelari, richiedendo un bilanciamento tra interferenza sui beni e finalità probatorie; richiamato per valutare legittimità del sequestro massivo di dati

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Regola il riesame del sequestro probatorio e rinvia alle disposizioni generali sul riesame (art. 324), fissando la cornice procedurale per l'intervento del tribunale del riesame

  • L. 16 aprile 2015, n. 47

    Rafforza l'obbligo motivazionale dei provvedimenti cautelari e amplia i poteri del tribunale del riesame; le modifiche sono applicabili anche al sequestro probatorio

  • art. 15 Cost.

    Tutela della segretezza della corrispondenza; richiamata dal ricorrente come parametro di garanzia, la Corte ricorda che la selezione dei dati deve essere rapida e proporzionata ma non impone necessariamente un termine rigido nel decreto, salvo sproporzioni evidenti

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U. n. 36072/2018 Botticelli; Sez. U. n. 18954/2016 Capasso; Sez. U. n. 5876/2004 Bevilacqua)

    Orientamenti richiamati: obbligo di motivazione specifica del decreto di sequestro probatorio; condizioni e limiti del potere integrativo del tribunale del riesame; necessità di proporzionalità e di criteri di selezione per dati informatici

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione, anche concisa, che indichi il reato ipotizzato, il nesso tra la cosa e il reato e la finalità probatoria dell'apprensione; tuttavia, se il P.M. ha indicato almeno genericamente le ragioni, il Tribunale del riesame può integrare la motivazione richiamando gli atti del processo
  • Nel caso di totale e radicale assenza di motivazione nel decreto genetico la supplenza del Tribunale del riesame non è consentita e si configura la nullità del provvedimento; se invece il P.M. integra le ragioni durante l'udienza di riesame, il tribunale può rettificare/confermare entro i limiti di quanto indicato dal P.M.
  • Per il sequestro di dispositivi informatici occorre rispetto del principio di proporzionalità: il P.M. deve o giustificare la necessità di un sequestro esteso e omnicomprensivo, o indicare le specifiche informazioni cercate, i criteri di selezione, la perimetrazione temporale dei dati e tempi ragionevoli per la selezione e restituzione dei dati non rilevanti
  • Non è sempre obbligatorio fissare nel decreto un termine determinato per le operazioni di estrazione/analisi forense: è sufficiente indicare termini 'ragionevoli' commisurati alla difficoltà tecnica e al grado di cooperazione dell'indagato, salvo che il lasso temporale sia sensibilmente difforme dall'imputazione provvisoria
  • Il sequestro indiscriminato e meramente esplorativo di intere archiviazioni o della totalità dei dati di un dispositivo è illegittimo; la difesa deve inoltre allegare, quando rilevante, l'interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva di dati sensibili per consentire al giudice del riesame un bilanciamento effettivo
  • In sede di riesame il Pubblico Ministero può precisare o integrare la motivazione e le esigenze probatorie, ma il Tribunale del riesame non può creare di propria iniziativa finalità probatorie diverse da quelle indicate dal P.M.; la sua integrazione è ammessa solo entro il perimetro stabilito dall'autorità inquirente

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