Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/02/2019 n. 3258 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR di Roma relativa a una cartella di pagamento per imposta di registro su una scrittura privata del 3 marzo 2004 avente a oggetto la cessione di un'azienda. Ha dedotto la nullità della cartella e degli atti connessi per asserita mancata notifica, mancata sottoscrizione, omessa indicazione del responsabile del procedimento, tardività della costituzione e difetto di motivazione, richiamando l'art. 24 Cost., l'art. 3 della legge n. 241 del 1990, l'art. 2697 c.c. e l'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ricorrente non aveva depositato la documentazione necessaria a dimostrare le contestazioni relative alla notifica della cartella, alla sottoscrizione e all'indicazione del responsabile del procedimento, né aveva indicato con precisione dove tale documentazione fosse reperibile o ne aveva trascritto il contenuto nel ricorso. È stato quindi ritenuto violato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone di consentire alla Corte di verificare le doglianze sulla base del solo ricorso. La contribuente è stata condannata al pagamento di 600 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito e al doppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 24 della Costituzione

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte non ha esaminato nel merito la relativa censura, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Art. 3 della legge n. 241 del 1990

    È stato richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi e della cartella di pagamento; la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 2697 del codice civile

    La ricorrente lo ha invocato in tema di onere della prova, ma la Corte ha rilevato preliminarmente l'assenza della documentazione necessaria per verificare le contestazioni.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    È stato richiamato per denunciare una possibile omessa pronuncia o insufficiente considerazione delle domande; anche tale censura non è stata esaminata a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 360 del codice di procedura civile

    Individua i motivi di ricorso per cassazione indicati dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le censure non fossero verificabili per carenza di allegazione e trascrizione degli atti rilevanti.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare che una cartella o una notifica è illegittima: occorre produrre gli atti rilevanti, indicare precisamente dove si trovano nei fascicoli oppure trascriverne il contenuto essenziale o integrale.
  • Il principio di autosufficienza consente alla Corte di cassazione di verificare la fondatezza delle censure esclusivamente sulla base del ricorso, senza dover ricercare autonomamente documenti in fonti esterne.
  • Quando le contestazioni riguardano la notifica di una cartella, la relata, gli atti notificatori e la documentazione collegata devono essere specificamente documentati o trascritti; in caso contrario il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • L'inammissibilità per carenze formali o documentali può comportare la condanna alle spese e il pagamento del doppio contributo unificato, anche se le contestazioni sostanziali non vengono mai valutate.
  • Le doglianze già formulate nei precedenti gradi devono essere riproposte in cassazione con specifica indicazione degli atti, dei passaggi processuali e delle ragioni per cui la sentenza impugnata avrebbe violato la legge o omesso una pronuncia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.