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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28481/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (indagati)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare per una rapina pluriaggravata in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di applicare la custodia in carcere agli indagati; il tribunale del riesame, in sede di appello del pubblico ministero, aveva invece applicato la misura meno grave dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Contro tale ordinanza hanno proposto ricorso più indagati. Quelli diversi da Santo Tanvir Ahmed hanno dedotto: mancata e illogica valutazione dei gravi indizi, con particolare riguardo ai riconoscimenti fotografici, alla distanza temporale tra fatto e denuncia, alla provenienza social delle immagini e alla ritenuta falsità della denuncia della madre di uno dei ricorrenti; mancata valutazione degli alibi; erronea prognosi sulla pena superante i tre anni; carenza di motivazione sul pericolo di recidiva e sulla proporzione della misura applicata. Santo Tanvir Ahmed ha dedotto invece: omessa o carente motivazione sul proprio alibi, fondato sull’essere al lavoro in un ristorante con indicazione di un teste e di un documento orario; e omessa motivazione sulla richiesta di misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Mahabub Md Sajid, Mahi Md Sheikh Solaman AI, Shiraj Sezan e Faruk Fardin Miah, ritenendo manifestamente infondati o comunque non consentiti i motivi proposti, e ha condannato tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende. Quanto a Santo Tanvir Ahmed, la Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo viziata per omessa e contraddittoria motivazione la valutazione del suo alibi; il secondo motivo è stato assorbito. Ne è conseguito l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente a tale posizione con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato in tema di gravità indiziaria: il tribunale deve motivare in modo puntuale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 274, lett. c), c.p.p.

    Richiamato per il pericolo di reiterazione del reato, che deve essere concreto e attuale e desumibile da elementi specifici.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato per la scelta e la proporzione della misura cautelare, nonché per la prognosi sulla pena e per il criterio di adeguatezza/minima offensività.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato per la valutazione della prova e dei riconoscimenti effettuati nel procedimento cautelare.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Indicato quale base del rinvio al tribunale competente per il nuovo giudizio sull’ordinanza cautelare annullata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • In sede di riesame o di legittimità cautelare, la valutazione dei gravi indizi può fondarsi legittimamente su riconoscimenti fotografici, dichiarazioni della persona offesa e riscontri di persone informate sui fatti, purché il giudice dia conto in modo puntuale e logico degli elementi utilizzati e delle ragioni di attendibilità o inattendibilità delle fonti.
  • La censura sul merito della valutazione indiziaria non è ammissibile in cassazione quando mira solo a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, se la motivazione del giudice è coerente e non manifestamente illogica.
  • L’alibi dedotto dall’indagato deve essere specificamente esaminato: la motivazione è viziata quando il giudice si limiti ad affermazioni assertive senza confrontarsi con il contenuto della testimonianza offerta o con documenti potenzialmente decisivi.
  • La prognosi sulla pena rilevante ai fini cautelari deve essere sorretta da un ragionamento concreto e non meramente apodittico, ma resta insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata con riferimento alla gravità del fatto e agli elementi del caso.
  • Il pericolo di recidiva o reiterazione va apprezzato in termini di concretezza e attualità, potendo essere desunto dalle modalità del fatto e da condotte successive che manifestino prepotenza e pervicacia.
  • Nella scelta della misura cautelare il giudice deve esplicitare il bilanciamento tra esigenze cautelari e minor compressione possibile della libertà personale; l’indicazione di una misura non custodiale può essere sufficiente se sorretta da un controllo e deterrenza ritenuti adeguati.
  • Le deduzioni svolte per la prima volta oralmente in udienza, se non già contenute nei motivi di ricorso, non possono essere considerate dalla Corte di cassazione.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende quando non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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