Cassazione Penale, Ordinanza n. 23705/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per l'inosservanza dell'obbligo di deposito della cauzione imposto in esecuzione di una misura di prevenzione. Ha dedotto due motivi: il primo denunciando l'apparenza della motivazione e l'omesso giudizio complessivo sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p.; il secondo lamentando la violazione dell'art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione per il rinnovato diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché incentrato su questioni di fatto e reiterativo, osservando che il giudice di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando la ratio pubblicistica della norma e l'allarme sociale derivante dalla violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in un ambito in cui il giudizio è di fatto e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
Disposizione incriminatrice riferita all'inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione da parte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione; la Corte valorizza la sua portata precettiva e l'interesse pubblico sotteso.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa tenendo conto dei presupposti di pericolosità sociale già posti a base della misura di prevenzione e dell'allarme sociale connesso alla violazione dell'ordine giudiziario, anche se l'importo della cauzione non è elevato.
art. 133 c.p.
Gli indici di valutazione di cui all'art. 133 c.p. possono essere richiamati per il giudizio sulla particolare tenuità del fatto e per la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto riservato al merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e ancorata agli elementi di cui all'art. 133 c.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nell'irritualità dell'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Norma implicata nella condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di inottemperanza all'ordine di deposito della cauzione imposto al soggetto sottoposto a misura di prevenzione, la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa non solo in base all'entità della somma, ma anche valorizzando la pericolosità sociale già accertata e l'allarme sociale connesso alla violazione di prescrizioni giudiziarie.
- Il giudice di merito può legittimamente fondare il diniego della causa di non punibilità sulla ratio pubblicistica della disciplina e sulla portata precettiva dell'obbligo violato, senza che l'ammontare non elevato della cauzione sia di per sé decisivo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o mancanza di motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Un motivo di ricorso che si limiti a riproporre una diversa lettura del fatto e degli indici di gravità, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, è inammissibile in sede di legittimità.
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