Cassazione Penale, Sentenza n. 44705/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di rapina impropria (impossessamento di una confezione di minestrone e minacce di morte all'addetto alla sicurezza e al responsabile del negozio). Lamenta la mancanza di motivazione rispetto alla determinazione della pena e l'eccessività della sanzione rispetto all'entità del fatto, senza contestare la dinamica fattuale. In sede di merito erano state escluse la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante comune di cui all'art. 62 n.4 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato a motivo di sopravvenuta modifica dell'assetto sanzionatorio: la Corte costituzionale, con sentenza n.86/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non prevedono la diminuzione della pena (fino a un terzo) quando il fatto risulti di lieve entità. Di conseguenza la sentenza di appello è stata annullata limitatamente alla valutazione della possibile applicazione della diminuzione per lieve entità e la Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio sul punto. La Cassazione ha richiamato il principio per cui la nullità sopravvenuta relativa alla determinazione della pena è rilevabile d'ufficio in sede di cassazione.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parti dei commi nella parte in cui escludevano la possibilità di diminuire la pena per la lieve entità nel delitto di rapina, estendendo la disciplina della diminuzione fino a un terzo anche alla rapina
Costituzione italiana, artt. 3 e 27
La Corte costituzionale ha ritenuto che l'assetto sanzionatorio precedente dell'art. 628 c.p. fosse incompatibile con i principi di uguaglianza (art.3) e con la funzione rieducativa della pena (art.27)
art. 62 n. 4 c.p.
Attenuante comune riconosciuta in sede di merito; la sua applicazione non esclude necessariamente una ulteriore riduzione della pena se è accertata la lieve entità del fatto
Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13/05/2024
Dichiara l'illegittimità costituzionale di parti dell'art. 628 c.p. estendendo al delitto di rapina la possibilità di applicare la diminuzione per lieve entità fino a un terzo, richiamando l'analoga soluzione adottata per l'estorsione (sent. n.120/2023)
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. U., n.13681/2016; Sez.3, n.21474/2015; Sez. F., n.36500/2015; Sez.6, n.21982/2013; Sez.3, n.4595/2017; Sez.2, n.4365/2023; Sez.2, n.19938/2024
Principio secondo cui la nullità sopravvenuta relativa alla determinazione della pena è rilevabile d'ufficio in sede di cassazione, e che sentenze intervenute in materia possono comportare rinvio per nuovo esame solo sul punto penale interessato
Massime di principio
- Se, dopo la sentenza di merito, interviene una pronuncia della Corte costituzionale che modifica l'assetto sanzionatorio, il giudice di cassazione può annullare la sentenza limitatamente alle questioni di pena e rinviare per nuovo esame
- La nozione di 'lieve entità' va valutata considerando natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché l'entità del danno o del pericolo; se sussiste, la pena può essere diminuita fino a un terzo
- La nullità sopravvenuta che riguarda la determinazione della pena è rilevabile d'ufficio in cassazione anche se il ricorso dovesse risultare altrimenti inammissibile
- Il fatto che il difensore non contesti la dinamica fattuale ma solo la determinazione della pena rende possibile ottenere l'annullamento o il rinvio limitatamente al punto sanzionatorio
- L'applicazione di attenuanti di merito non esclude automaticamente la valutazione della lieve entità: entrambe le valutazioni sono distinte e cumulabili nella determinazione della pena
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