Cassazione Penale, Sentenza n. 10007/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato opponeva il decreto penale di condanna del 12/06/2019 e contestualmente chiedeva la sospensione del procedimento con messa alla prova (atto di opposizione del 23/07/2019). Successivamente il ricorrente ha presentato dichiarazione (protocollo 5/12/2019) con la quale ha revocato l'istanza di messa alla prova; non ha invece rinunciato all'opposizione al decreto penale. Il G.i.p., ritenendo revocata l'istanza e rilevando la revoca, ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna. Il ricorrente ha dedotto che tale decisione è illegittima e abnorme in quanto la sola revoca della messa alla prova non equivale alla rinuncia all'opposizione e, pertanto, il procedimento doveva proseguire nelle forme del giudizio immediato (decreto di giudizio immediato), ai sensi della disciplina sull'opposizione a decreto penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Avendo esaminato il fascicolo ha verificato la dichiarazione di revoca della sola istanza di messa alla prova (5/12/2019). Ha ritenuto che il G.i.p. avrebbe dovuto prendere atto della revoca limitata alla messa alla prova e procedere rispetto all'opposizione al decreto penale, conformemente alla giurisprudenza richiamata (prosecuzione con decreto di giudizio immediato), invece di dichiarare esecutivo il decreto penale. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 464 cod. proc. pen.
La Corte richiama l'art. 464 in relazione alla disciplina dell'opposizione al decreto penale; la revoca della messa alla prova non si identifica con la rinuncia all'opposizione prevista da tale norma.
art. 464-bis cod. proc. pen.
Richiamato per le regole relative alla richiesta di riti alternativi in sede di opposizione a decreto penale: la richiesta di messa alla prova si presenta con l'atto di opposizione, ma la sua revoca non estingue l'opposizione stessa.
artt. 464-septies e 464-octies cod. proc. pen.
Da tali norme la Corte ricava che, una volta proposta l'opposizione, ove venga meno l'istanza di messa alla prova senza altra richiesta di rito speciale, il procedimento deve proseguire con la citazione a giudizio immediato.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 8178 del 18/01/2018 e precedenti citati)
Sez. 1, n. 8178 del 18/01/2018; Sez. 2, n. 8997 del 18/11/2014; Sez. 2, n. 10462 del 08/01/2016
I precedenti confermano l'indirizzo secondo cui la revoca della richiesta di messa alla prova non determina il venir meno dell'opposizione; il corso del processo deve riprendere dall'emissione del decreto di giudizio immediato salvo altre richieste ancora da valutare.
Massime di principio
- L'opposizione a decreto penale interrompe il procedimento del decreto: la semplice revoca dell'istanza di messa alla prova non equivale alla rinuncia all'opposizione; il giudice non può dichiarare immediatamente esecutivo il decreto penale se l'opposizione è ancora pendente.
- Se l'imputato revoca solo la richiesta di messa alla prova ma mantiene l'opposizione, il procedimento deve proseguire nelle forme ordinarie previste (in pratica con decreto di giudizio immediato o con la continuazione dell'istruttoria), non con la dichiarazione di esecutività del decreto penale.
- Chi intende effettivamente accettare il decreto penale deve dichiarare espressamente la rinuncia all'opposizione; in mancanza di tale rinuncia il giudice deve valutare l'opposizione e disporre il prosieguo del processo.
- Per il difensore: in presenza di atti di revoca o modificazione di istanze connesse all'opposizione, è essenziale specificare chiaramente quali istanze vengono revocate (messa alla prova) e se si intende invece conservare o rinunciare all'opposizione per evitare decisioni incongrue.
- Se il G.i.p. dichiara esecutivo il decreto nonostante l'opposizione, la parte può impugnare: la Cassazione può annullare il provvedimento e disporre la trasmissione degli atti per il prosieguo.
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