Cassazione Civile, Ordinanza n. 33738/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, delle retribuzioni relative al periodo luglio 2015 - febbraio 2016 a favore di più dipendenti utilizzati presso la Provincia di Foggia. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha revocato i decreti ingiuntivi originariamente emessi ma ha comunque condannato la società al pagamento degli emolumenti, ritenendo che il mancato rinnovo della convenzione con la Provincia non integrasse una impossibilità sopravvenuta non imputabile idonea a giustificare la sospensione dell'obbligo retributivo, né risultasse provato un accordo modificativo del rapporto con sospensione non retribuita. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo violazione di legge e vizi processuali per la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta, sostenendo che essa fosse decisiva per dimostrare un accordo o comunque circostanze rilevanti; secondo, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla prova del credito azionato nei decreti ingiuntivi, contestando che la quantificazione potesse fondarsi sulle buste paga e sulla documentazione prodotta dai lavoratori e lamentando l'omesso esame delle eccezioni e della documentazione difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la mancata ammissione della prova testimoniale sia censurabile solo se comporti l'omissione di motivazione su un punto decisivo e solo quando la prova sia idonea, con giudizio di certezza, a rovesciare le altre risultanze istruttorie; ha inoltre ribadito che la valutazione di pertinenza e ammissibilità delle prove spetta al giudice di merito ed è insindacabile nei limiti del ricorso per cassazione. Sul secondo motivo ha rilevato il difetto di specificità, perché non era indicata in modo adeguato la norma asseritamente violata e non erano riportati i contenuti degli atti processuali dai quali sarebbe risultata una contestazione idonea a privare di efficacia probatoria i fatti costitutivi del credito. Non essendosi costituiti gli intimati, la Corte ha disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese e ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 111 Cost. e alle norme processuali, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione, limitandosi a ritenere inammissibile la censura sulla prova testimoniale.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 24 Cost. e alle norme processuali, senza che la Corte enunci una regola autonoma su tale disposizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è inammissibile quando non indica con precisione la norma di diritto asseritamente violata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale resta circoscritto nei limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma non oggetto di autonoma applicazione decisoria.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito.
art. 177 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, senza una specifica applicazione nella decisione.
art. 187 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, senza una specifica applicazione nella decisione.
art. 188 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, senza una specifica applicazione nella decisione.
art. 189 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, senza una specifica applicazione nella decisione.
art. 244 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in tema di prova testimoniale, ma non oggetto di autonoma statuizione.
art. 6, primo comma, CEDU
Non può essere invocato per censurare in cassazione l'ammissibilità dei mezzi di prova decisa dal giudice nazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova omessa sia decisiva in senso stretto, cioè idonea a dimostrare con certezza fatti capaci di sovvertire il fondamento della decisione di merito.
- La valutazione di pertinenza, rilevanza e ammissibilità dei mezzi istruttori appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti rigorosi del vizio di motivazione effettivamente dedotto e specificamente argomentato.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare in modo preciso la norma asseritamente violata e non può risolversi in una generica richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o della vicenda storica.
- La contestazione del credito accertato in sede monitoria richiede specificità anche sul piano processuale: chi deduce l'assenza di prova deve riportare e localizzare gli atti e le contestazioni che incidono sui fatti costitutivi del credito.
- In cassazione non è consentita una rivisitazione del merito sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale, quando la censura mira in realtà a sovvertire l'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
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