Cassazione Civile, Ordinanza n. 20225/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento del diritto a una adeguata remunerazione per l'attività svolta durante la formazione specialistica, o in subordine il risarcimento del danno da omesso/tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di compenso ai medici specializzandi, ovvero ancora un equo indennizzo per arricchimento senza causa. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di alcuni ministeri e rigettato le domande per prescrizione, individuando il dies a quo nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, art. 11. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme e dei principi in tema di risarcimento da mancata trasposizione delle direttive UE, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 1999 ma dovesse essere differita per l'incertezza giurisprudenziale sul rimedio, sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione e sul soggetto responsabile; hanno inoltre chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Con il secondo motivo hanno denunciato omessa pronuncia della Corte d'appello sull'appello relativo alla dedotta non inclusione di alcuni corsi di specializzazione nelle direttive comunitarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché contrario a un orientamento di legittimità consolidato: per i medici ammessi ai corsi di specializzazione nel periodo 1 gennaio 1983 - fine anno accademico 1990/1991, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, art. 11, che ha riconosciuto la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Ha altresì escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, valorizzando la chiarezza della disciplina e la costante elaborazione giurisprudenziale interna. Il secondo motivo è stato respinto perché il preteso vizio di omessa pronuncia era insussistente: la questione relativa all'inclusione di alcuni corsi nelle direttive risultava assorbita dal rilievo dirimente della prescrizione e della mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata a fondamento della censura di violazione di legge proposta contro la sentenza di primo grado.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme richiamate a fondamento della censura proposta contro l'ordinanza della Corte d'appello, unitamente all'art. 111 Cost.
art. 348 bis c.p.c.
Richiamato per la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
art. 348 ter c.p.c.
Richiamato quale base della declaratoria di inammissibilità dell'appello e per la possibilità di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario perché la questione era già risolta dal diritto interno e dalla giurisprudenza consolidata.
artt. 5 e 189 Trattato CEE
Richiamati dai ricorrenti in tema di obblighi statali di recepimento delle direttive comunitarie.
art. 10 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in tema di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
Richiamato dai ricorrenti come parametro sovranazionale della tutela giurisdizionale effettiva.
art. 47 Carta di Nizza
Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto a un ricorso effettivo.
direttiva CEE 82/76
Richiamata come una delle direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, la cui tardiva trasposizione ha originato la controversia.
direttiva CEE 75/363
Richiamata come una delle direttive europee sulla formazione specialistica dei medici e sul compenso dovuto.
direttiva CEE 93/16
Richiamata dai ricorrenti nel quadro del sistema europeo della formazione dei medici specializzandi.
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi
Richiamati dai ricorrenti nel tentativo di fondare le censure interpretative e sistematiche.
artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.
Richiamati dai ricorrenti per contestare il decorso della prescrizione e il suo dies a quo.
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
Richiamato quale norma di recepimento della disciplina comunitaria sulla remunerazione dei medici specializzandi.
art. 11 L. n. 370/1999
Disposizione decisiva: la Corte ha ribadito che ha riconosciuto la borsa di studio solo ai medici destinatari di sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo e che, per gli altri aventi diritto, ha fatto decorrere da tale data la prescrizione della pretesa risarcitoria.
art. 1224 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per chiedere il maggior danno e gli interessi sulle somme pretese.
art. 2943 c.c.
Richiamato dalla Corte per affermare che dal 27 ottobre 1999 i medici esclusi avrebbero dovuto manifestare una chiara volontà pretensiva idonea a interrompere la prescrizione.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura proposta contro l'ordinanza della Corte d'appello.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nella censura contro l'ordinanza d'appello in tema di spese.
art. 97 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nella censura contro l'ordinanza d'appello.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia della Corte d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Per i medici che hanno frequentato scuole di specializzazione nel periodo coperto dall'inadempimento statale alle direttive comunitarie sulla remunerazione, la pretesa risarcitoria si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. n. 370/1999, che ha reso inequivoca la scelta legislativa di riconoscere il beneficio solo ad alcuni aventi diritto.
- La chiarezza della disciplina legislativa e la presenza di un orientamento di legittimità consolidato escludono la necessità di rimettere alla Corte di giustizia UE una questione interpretativa quando il problema attenga alla decorrenza della prescrizione di una pretesa già definita dalla giurisprudenza interna.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione prospettata in appello risulti assorbita da una statuizione pregiudiziale o dirimente, come il rigetto della domanda per prescrizione o la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento.
- Nel contenzioso da mancato recepimento di direttive UE, il dies a quo della prescrizione può essere individuato nel momento in cui la condotta statale inadempiente diviene definitivamente percepibile come tale alla luce di un intervento legislativo che escluda ulteriori adempimenti, facendo sorgere l'onere per il danneggiato di attivarsi in modo univoco per interrompere la prescrizione.
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