Cassazione Penale, Ordinanza n. 30847/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato, anche dopo opposizione, l'istanza di riabilitazione presentata in relazione a pene inflitte per ricettazione, detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti e guida senza patente. Il rigetto era fondato sull'asserita mancanza del requisito della buona condotta, desunta dalla pendenza di un procedimento penale per bancarotta. Con l'unico motivo di ricorso, il condannato lamentava che il giudice della sorveglianza non avesse considerato una comunicazione della Questura di Milano del 25 ottobre 2024, che secondo lui avrebbe corretto l'originaria indicazione relativa a una pendenza penale insussistente. Nel ricorso sosteneva inoltre che la Questura avesse inviato al Tribunale di sorveglianza un messaggio PEC, senza però dimostrare in modo specifico che tale comunicazione attestasse effettivamente la fondatezza della sua tesi.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non fossero idonee a mettere in dubbio la legittimità dell'ordinanza impugnata. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva chiarito di non avere mai ricevuto dagli organi di polizia un documento del tenore indicato dall'istante e che il ricorso non dimostrava che la comunicazione richiamata comprovasse davvero l'insussistenza della pendenza penale ostativa. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
riabilitazione
La riabilitazione presuppone il positivo accertamento dei requisiti legali, tra cui la buona condotta; in mancanza di tale presupposto l'istanza può essere rigettata.
buona condotta
Il giudice può negare la riabilitazione quando risulti una pendenza penale incompatibile con il requisito della buona condotta richiesto per il beneficio.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se non vi sono elementi per escludere la colpa.
Massime di principio
- Nel procedimento di riabilitazione, la valutazione della buona condotta è decisiva e può essere negativamente influenzata dalla pendenza di un procedimento penale a carico dell'istante.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego di riabilitazione è inammissibile quando si limita a prospettare in modo assertivo l'inesattezza dell'accertamento compiuto dal giudice di merito, senza dimostrare in modo concreto l'errore decisivo posto a base dell'ordinanza impugnata.
- La mera allegazione dell'esistenza di una comunicazione amministrativa non basta, se non viene specificamente dimostrato che essa contenga effettivamente l'informazione idonea a smentire la pendenza penale ritenuta ostativa dal giudice.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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