Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05726/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da due avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007: uno emesso nei confronti della società di persone cessata, per maggiori imposte riferite alla società, e un secondo emesso nei confronti del socio, per maggiori redditi di partecipazione imputati per trasparenza. Il contribuente aveva impugnato entrambi gli atti deducendone la nullità per essere stati notificati a una società già cancellata. La commissione tributaria di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo gli importi; quella di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo tempestivo anche il ricorso avverso l'avviso emesso verso il socio per effetto della proposizione dell'accertamento con adesione presentato con riferimento al primo avviso, valorizzando un collegamento strutturale tra i due atti. Nel merito aveva confermato la riduzione degli importi, affermando che mancava prova dell'incasso di alcune provvigioni e che, in assenza di tale prova, prevaleva la questione della loro effettiva inesistenza contabile. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 6 d.lgs. 218/1997, sostenendo che la sospensione dei termini per l'accertamento con adesione opera solo per l'atto oggetto della relativa procedura e non si estende automaticamente a un diverso avviso notificato a un diverso soggetto; dall'altro, violazione dell'art. 109 TUIR, osservando che il giudice di merito aveva confuso il principio di competenza con quello di cassa, poiché i ricavi vanno imputati quando maturano e non quando sono incassati.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto errata la decisione di merito sia nella parte in cui aveva considerato tempestivo il ricorso contro l'avviso emesso nei confronti del socio sulla base della sola istanza di accertamento con adesione presentata per l'avviso riguardante la società, sia nella parte in cui aveva ridotto l'accertamento valorizzando l'assenza di prova dell'incasso delle provvigioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sospensione dei termini processuali per impugnare non è stata ritenuta estensibile automaticamente a un avviso diverso da quello oggetto dell'istanza di adesione.

  • art. 6, commi 2 e 4, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    L'effetto sospensivo dell'accertamento con adesione opera con riferimento agli atti impositivi oggetto della procedura e non si estende ad atti diversi o notificati a soggetti diversi.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    In materia di reddito d'impresa rileva il principio di competenza: i ricavi vanno imputati quando maturano e non quando sono effettivamente incassati.

Massime di principio

  • La sospensione del termine per impugnare derivante dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ha effetto solo nei confronti dell'atto impositivo che ne costituisce oggetto, senza automatica estensione ad altri avvisi, ancorché collegati sul piano economico o derivanti dallo stesso rapporto sostanziale.
  • Quando sono emessi atti distinti nei confronti di soggetti diversi, la procedura di adesione attivata per uno di essi non determina di per sé la sospensione dei termini di impugnazione dell'altro.
  • In materia di imposte sui redditi, il principio di competenza impone di imputare i ricavi all'esercizio in cui sorge il relativo titolo giuridico, a prescindere dal momento dell'incasso.
  • Non è corretto sostituire al principio di competenza quello di cassa per componenti di reddito che non rientrano nelle eccezioni previste dall'ordinamento; la prova della mancata riscossione non esclude, di per sé, la tassazione del ricavo maturato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.