Ordinanza n. 188/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale n. 2087 del 18/12/2025 (pubblicata il 19/12/2025), avente ad oggetto “Affidamento, ai sensi dell`art. 76, comma 2, lett. b), del D.lgs 36/2023 tramite portale regionale Sintel alla società INFOGRAMMA s.r.l. per la fornitura di un portale per il servizio di manutenzione evolutiva, normativa e di assistenza telefonica e on site per la gestione della cartella clinica nefrologica occorrente per lo svolgimento dell’attività di competenza della ASST Sette Laghi - (importo complessivo € 104.920,00 iva compresa) – CIG B91284C74C” ; - del Verbale di seduta del 20.10.2025 avente ad oggetto la valutazione delle offerte; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa la Lettera di Invito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione dell'affidamento diretto a operatore economico per la fornitura e gestione di un portale informatico destinato alla cartella clinica nefrologica, nonché gli atti della procedura, inclusi il verbale di valutazione delle offerte e la lettera di invito
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui l'ASST dei Sette Laghi ha disposto, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. 36/2023, l'affidamento a una società della fornitura di un portale per la manutenzione evolutiva, normativa e l'assistenza relativa alla gestione della cartella clinica nefrologica. Sono stati inoltre impugnati il verbale del 20 ottobre 2025, relativo alla valutazione delle offerte, la lettera di invito e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia una questione cautelare connessa alla valutazione di congruità del 6 ottobre 2025 richiamata nella determinazione di aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che le questioni relative al fumus boni iuris richiedessero un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. Pur senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità dell'affidamento, ha ritenuto opportuno sospendere l'aggiudicazione per preservare l'integrità della res litigiosa nelle more del giudizio. Ha ordinato all'ASST di fornire chiarimenti documentati, in particolare sulla valutazione di congruità del 6 ottobre 2025 richiamata nell'atto di aggiudicazione. La trattazione del merito è stata fissata all'11 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023
Affidamento tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per ragioni tecniche o per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
La disposizione costituisce la base normativa richiamata dall'amministrazione per l'affidamento oggetto di impugnazione; l'ordinanza non definisce in via conclusiva la sua corretta applicazione.
art. 55 c.p.a.
È la disposizione processuale richiamata quale base della decisione cautelare; il TAR ha sospeso l'aggiudicazione e disposto incombenti istruttori in attesa della definizione del merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni relative al fumus boni iuris richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può adottare una misura provvisoria diretta a preservare l'integrità della res litigiosa senza definire anticipatamente la fondatezza dei motivi di ricorso.
- Nelle controversie relative all'aggiudicazione di un contratto pubblico, la sospensione dell'aggiudicazione può essere disposta per evitare che, nelle more del giudizio, la prosecuzione dell'azione amministrativa comprometta l'utilità della decisione di merito.
- Il giudice cautelare può ordinare alla stazione appaltante chiarimenti documentati su specifici passaggi istruttori o valutativi dell'aggiudicazione, qualora tali elementi siano necessari per approfondire la controversia nel giudizio di merito.
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