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Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5320/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 20/12/2024.

Giustizia amministrativa202501442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2019/2020-2024/2025 e condannato il Ministero all’erogazione di 3.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 5320/2024, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con riferimento a sei anni scolastici, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare complessivamente 3.000 euro tramite buoni elettronici di spesa. L’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nel termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l’attuazione coattiva del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivarsi su istanza della parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, poiché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente, alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, la regola relativa all’assenza di compenso prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001. Il giudice ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico e che il ritardo nell’esecuzione del titolo può comportare responsabilità amministrativa. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 552, oltre accessori, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto integrati i presupposti per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nella fattispecie presupposto per l’esperibilità dell’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disposizione, pur riferita ai giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle altre condanne pecuniarie, escludendo il compenso del commissario ad acta quando l’incarico è conferito a un dirigente dell’amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicata analogicamente dal TAR.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Fondamento della condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia, attivabile su istanza della parte interessata.
  • La sussistenza del passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, integrano i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente o funzionario dell’amministrazione resistente costituisce un munus obbligatorio, non rifiutabile né ostacolabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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