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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3345/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li aveva condannati per plurimi reati connessi al fallimento di Italia Cash & Carry s.p.a. e altri: bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capo A e C), bancarotta impropria da operazioni dolose, truffa aggravata/insolvenza fraudolenta (riqualificata in parte), nonché questioni connesse ad addebiti su prelievi, utilizzo di carta di credito aziendale e trasferimenti a terzi. Francesco ha censurato la qualificazione di "amministratore di fatto" (mancanza di prova e illogicità motivazionale; richiesta di riqualificazione nella fattispecie meno grave), e la mancanza di prova circa il suo effettivo ruolo gestionale (capo A e B). Antonio ha dedotto quattro motivi: 1) carenza di prova del dolo specifico per la bancarotta documentale (omessa tenuta/sottrazione delle scritture); 2) travisamento della prova e manifesta illogicità in relazione alla bancarotta patrimoniale (valutazione delle giacenze, natura deperibile delle merci, pagamenti a creditori e rapporti con Idea Casalinghi s.r.l.); 3) violazione di legge e illogicità sulla ricostruzione dei reati del capo B; 4) errata dosimetria per negazione delle attenuanti generiche fondata solo sui precedenti penali. In sostanza le censure miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto e la qualificazione giuridica di alcuni profili di responsabilità.

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che i motivi erano, in gran parte, generici, reiterativi delle censure già svolte in appello e consistenti in rivalutazioni dei fatti di merito non consentite in sede di legittimità, salvo che non emergano manifesta illogicità. Quanto a Francesco, la Corte ha confermato la ragionevolezza della ricostruzione che lo ritiene amministratore di fatto sulla base di plurimi elementi sintomatici (testimonianze di dipendenti e fornitori, incarichi svolti, coinvolgimento nella gestione e nelle società collegate). Quanto ad Antonio, sono state ritenute infondate le censure sul dolo della bancarotta documentale (la sottrazione della contabilità via asporto di server è stata ritenuta prova della finalità fraudolenta) e inammissibili le richieste di riconsiderazione delle prove sulla bancarotta distrattiva e sulle altre condotte; la negazione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata con richiamo ai precedenti penali e alla mancanza di elementi positivi rilevanti. A seguito dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità connessa all'inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio di correlazione tra accusa e difesa: la Corte conferma che la diversa qualificazione (es. amministratore di fatto vs amministratore di diritto) non viola il principio se rimane immutata l'azione distrattiva contestata.

  • art. 217 legge fallimentare

    Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione nella fattispecie meno grave (bancarotta semplice); la Corte rigetta la richiesta per genericità e perché la ricostruzione di merito dimostra il contrario.

  • art. 389 cod. pen.

    Citato nei fatti (trasgressione del divieto di esercitare impresa derivante da precedenti condanne fallimentari); la sentenza d'appello aveva in parte assolto su questo capo in primo grado.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'Appello ha motivato il diniego per la mancanza di elementi positivi apprezzabili e per i numerosi precedenti penali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma evocata per l'effetto della declaratoria d'inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di sanzione (versamento a favore della cassa delle ammende), qui quantificata in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita la semplice riconsiderazione delle valutazioni di fatto affidate ai giudici di merito: i motivi devono evidenziare errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione, altrimenti sono inammissibili.
  • La qualifica di "amministratore di fatto" può essere ritenuta sulla base di elementi sintomatici (rapporti con dipendenti, fornitori, compiti gestori) e la sua affermazione non viola il principio di correlazione se l'azione materiale contestata (es. distrazione di beni) resta la stessa.
  • L'imprenditore che affida la tenuta della contabilità a professionisti esterni non è esonerato dal dovere di vigilanza: la responsabilità per l'omessa o sottratta contabilità può essere fondata anche in presenza di delega.
  • La sottrazione o l'asportazione di supporti contenenti scritture contabili (es. server) è elemento probatorio rilevante per dedurre il dolo specifico nella bancarotta documentale, perché ostacola la ricostruzione del patrimonio aziendale.
  • La riqualificazione di reati (es. truffa vs insolvenza fraudolenta) in sede di merito non è in sé illegittima; la difesa che contesta tali ricostruzioni deve proporre censure specifiche di diritto per poter essere esaminata in Cassazione.
  • Nella determinazione della pena, il semplice richiamo ai precedenti penali può legittimare il diniego delle attenuanti generiche se non emergono elementi positivi concreti nel caso concreto.
  • Chi intende impugnare in Cassazione dovrebbe formulare motivi chiari, specifici e non meramente rievocativi delle argomentazioni di merito: motivi vaghi o reiterativi espongono al rigetto per inammissibilità e a sanzioni economiche.

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