Cassazione Penale, Sentenza n. 3345/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li aveva condannati per plurimi reati connessi al fallimento di Italia Cash & Carry s.p.a. e altri: bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capo A e C), bancarotta impropria da operazioni dolose, truffa aggravata/insolvenza fraudolenta (riqualificata in parte), nonché questioni connesse ad addebiti su prelievi, utilizzo di carta di credito aziendale e trasferimenti a terzi. Francesco ha censurato la qualificazione di "amministratore di fatto" (mancanza di prova e illogicità motivazionale; richiesta di riqualificazione nella fattispecie meno grave), e la mancanza di prova circa il suo effettivo ruolo gestionale (capo A e B). Antonio ha dedotto quattro motivi: 1) carenza di prova del dolo specifico per la bancarotta documentale (omessa tenuta/sottrazione delle scritture); 2) travisamento della prova e manifesta illogicità in relazione alla bancarotta patrimoniale (valutazione delle giacenze, natura deperibile delle merci, pagamenti a creditori e rapporti con Idea Casalinghi s.r.l.); 3) violazione di legge e illogicità sulla ricostruzione dei reati del capo B; 4) errata dosimetria per negazione delle attenuanti generiche fondata solo sui precedenti penali. In sostanza le censure miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto e la qualificazione giuridica di alcuni profili di responsabilità.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che i motivi erano, in gran parte, generici, reiterativi delle censure già svolte in appello e consistenti in rivalutazioni dei fatti di merito non consentite in sede di legittimità, salvo che non emergano manifesta illogicità. Quanto a Francesco, la Corte ha confermato la ragionevolezza della ricostruzione che lo ritiene amministratore di fatto sulla base di plurimi elementi sintomatici (testimonianze di dipendenti e fornitori, incarichi svolti, coinvolgimento nella gestione e nelle società collegate). Quanto ad Antonio, sono state ritenute infondate le censure sul dolo della bancarotta documentale (la sottrazione della contabilità via asporto di server è stata ritenuta prova della finalità fraudolenta) e inammissibili le richieste di riconsiderazione delle prove sulla bancarotta distrattiva e sulle altre condotte; la negazione delle attenuanti generiche è stata adeguatamente motivata con richiamo ai precedenti penali e alla mancanza di elementi positivi rilevanti. A seguito dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità connessa all'inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di correlazione tra accusa e difesa: la Corte conferma che la diversa qualificazione (es. amministratore di fatto vs amministratore di diritto) non viola il principio se rimane immutata l'azione distrattiva contestata.
art. 217 legge fallimentare
Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione nella fattispecie meno grave (bancarotta semplice); la Corte rigetta la richiesta per genericità e perché la ricostruzione di merito dimostra il contrario.
art. 389 cod. pen.
Citato nei fatti (trasgressione del divieto di esercitare impresa derivante da precedenti condanne fallimentari); la sentenza d'appello aveva in parte assolto su questo capo in primo grado.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'Appello ha motivato il diniego per la mancanza di elementi positivi apprezzabili e per i numerosi precedenti penali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma evocata per l'effetto della declaratoria d'inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di sanzione (versamento a favore della cassa delle ammende), qui quantificata in euro 3.000,00.
Massime di principio
- In cassazione non è consentita la semplice riconsiderazione delle valutazioni di fatto affidate ai giudici di merito: i motivi devono evidenziare errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione, altrimenti sono inammissibili.
- La qualifica di "amministratore di fatto" può essere ritenuta sulla base di elementi sintomatici (rapporti con dipendenti, fornitori, compiti gestori) e la sua affermazione non viola il principio di correlazione se l'azione materiale contestata (es. distrazione di beni) resta la stessa.
- L'imprenditore che affida la tenuta della contabilità a professionisti esterni non è esonerato dal dovere di vigilanza: la responsabilità per l'omessa o sottratta contabilità può essere fondata anche in presenza di delega.
- La sottrazione o l'asportazione di supporti contenenti scritture contabili (es. server) è elemento probatorio rilevante per dedurre il dolo specifico nella bancarotta documentale, perché ostacola la ricostruzione del patrimonio aziendale.
- La riqualificazione di reati (es. truffa vs insolvenza fraudolenta) in sede di merito non è in sé illegittima; la difesa che contesta tali ricostruzioni deve proporre censure specifiche di diritto per poter essere esaminata in Cassazione.
- Nella determinazione della pena, il semplice richiamo ai precedenti penali può legittimare il diniego delle attenuanti generiche se non emergono elementi positivi concreti nel caso concreto.
- Chi intende impugnare in Cassazione dovrebbe formulare motivi chiari, specifici e non meramente rievocativi delle argomentazioni di merito: motivi vaghi o reiterativi espongono al rigetto per inammissibilità e a sanzioni economiche.
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