Cassazione Penale, Ordinanza n. 04499/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 20/05/2025. Dal testo emerge che era stato ritenuto responsabile del reato di invasione di terreni o edifici aggravata dalla contestazione riferita agli artt. 633-639-bis c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, ma riproponeva censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della decisione di secondo grado. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, assumendo che il beneficio avrebbe potuto essere concesso; la Corte ha rilevato però che l'imputato ne aveva già usufruito in due precedenti condanne, con conseguente preclusione alla nuova concessione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha considerato manifestamente infondato il secondo motivo sul beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo ostativa la circostanza che l'imputato avesse già ottenuto tale beneficio in due precedenti condanne. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 633-639-bis c.p.
Indicati come base normativa del reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello; dal testo non è possibile isolare con precisione la singola fattispecie tra quelle ricomprese nel riferimento congiunto.
art. 164, quarto comma, c.p.
Preclude la concessione della sospensione condizionale della pena quando l'imputato abbia già beneficiato del medesimo istituto in relazione a due precedenti condanne.
Sez. 2, n. 49527 del 08/10/2019, Rv. 278828 - 01
Richiamata come precedente conforme in tema di motivazione sull'elemento soggettivo e valutazione delle censure difensive.
Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Rv. 284792 - 01
Richiamata come precedente conforme in tema di motivazione sull'elemento soggettivo e valutazione delle censure difensive.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla sussistenza dell'elemento soggettivo non può essere meramente assertiva o apparente: il ricorrente deve misurarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione di merito.
- La sospensione condizionale della pena non può essere nuovamente concessa quando l'imputato abbia già beneficiato dell'istituto in due precedenti condanne, operando il divieto previsto dall'art. 164, comma 4, c.p.
- Quando tutti i motivi risultano inammissibili o manifestamente infondati, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso e applica le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.
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