Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11100/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi in relazione all'art. 416-bis c.p., sostenendo carenza di motivazione in ordine al ruolo, al contributo e alla consapevolezza di partecipazione al sodalizio mafioso; e contestava analogamente le imputazioni per traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) lamentando la genericità delle contestazioni e l'assenza di elementi concreti, nonché la mancanza di collegamenti e di partecipazione attiva agli episodi violenti e di gestione della piazza di spaccio.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente fossero, in realtà, una sindacazione sul merito delle valutazioni effettuate dal GIP e dal Tribunale del riesame, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione del Tribunale, richiamando e valutando puntualmente le conversazioni intercettate che dimostrerebbero il rapporto e la comunanza di interessi con il capoclan, nonché la disponibilità dell'indagato a partecipare ad azioni di ritorsione. Il Collegio ha inoltre condiviso la valutazione sulla sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con struttura e piazza di spaccio riconoscendone rilievo autonomo rispetto all'associazione camorristica. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto che dalle intercettazioni e dal contesto investigativo emergessero gravi indizi di partecipazione al sodalizio mafioso, con disponibilità a compiere azioni ritorsive e ad aderire alle dinamiche di controllo territoriale tipiche dell'associazione mafiosa.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990

    Riconosciuta l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con assetto organizzativo e ambito operativo distinti e autonoma rilevanza rispetto all'associazione camorristica; la partecipazione del ricorrente è stata ritenuta sufficiente come grave indizio in relazione alla piazza di spaccio.

  • artt. 187, 192 e 273 c.p.p.

    Gli artticoli sono stati richiamati dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto assenti vizi di applicazione di tali norme emergenti dal provvedimento impugnato, non essendovi travisamenti di prova o violazioni di legge palesi.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ha applicato i limiti del ricorso per cassazione stabilendo che le doglianze del ricorrente non evidenziavano violazioni di legge o travisamenti di prova ma costituivano una rimeditazione del merito, inammissibile ai sensi dell'articolo.

  • art. 292, co. 2, lett. b) c.p.p.

    Sottolineata la sufficienza della descrizione sommaria del fatto nell'ordinanza applicativa della misura se le informazioni richieste sono comunque ricavabili dalla richiesta del Pubblico Ministero o dal contesto motivazionale dell'ordinanza stessa.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata la conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per rinnovare la valutazione del merito degli indizi: occorre dimostrare specifiche violazioni di legge o travisamenti di prova per ottenere ammissibilità.
  • In sede cautelare la valutazione dello spessore degli indizi e delle caratteristiche soggettive dell'indagato è rimessa al GIP e al tribunale del riesame; la Cassazione controlla la congruità logico-giuridica della motivazione e l'assenza di illogicità manifeste.
  • Conversazioni intercettate che mostrano rapporto stretto, comunanza di interessi e disponibilità a compiere azioni ritorsive possono costituire gravi indizi di partecipazione a un'associazione mafiosa anche in assenza di altri elementi diretti.
  • La contestazione di un'associazione per il traffico di stupefacenti può essere autonoma rispetto all'associazione mafiosa se emerge un assetto organizzativo e una piazza di spaccio riconoscibili; la prova di tale assetto può derivare da elementi indiziari continui.
  • Per censurare efficacemente un'ordinanza cautelare è necessario contestare specifici vizi logici o travisamenti documentabili nella motivazione; l'opposizione basata su generiche denegate partecipazioni o assenze di contatti difficilmente supera il vaglio di ammissibilità in Cassazione.
  • La descrizione sommaria del fatto nell'ordinanza di custodia cautelare è adeguata se le informazioni richieste risultano comunque ricavabili dalla richiesta del PM o dal contesto motivazionale, quindi la criticabilità formale della rubrica o della genericità deve essere ben dimostrata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.