Cassazione Penale, Sentenza n. 20552/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per evasione dagli arresti domiciliari (pena: 1 anno, 1 mese e 10 giorni) con due censure: (1) omissione da parte della Corte d'appello di valutare l'applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., richiamando la disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. n.150/2022 (cd. riforma Cartabia), deducendo violazione dell'art. 545-bis c.p.p. in relazione agli artt. 95 d.lgs. n.150/2022 e 53 legge n.689/1981; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. nonostante il pronto rientro dell'imputato nell'abitazione e la sua presentazione ai Carabinieri intervenuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che non fosse stata formulata, né in appello né in forma scritta successiva, alcuna richiesta di applicazione delle pene sostitutive e ha ribadito il principio per cui l'applicazione delle pene sostitutive ex art. 20-bis c.p. non può avvenire d'ufficio ma richiede apposita istanza dell'imputato, che deve essere proposta al più tardi nell'udienza di discussione del gravame. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il richiamo all'attenuante dell'art. 385, comma 4, c.p., osservando che detta attenuante richiede che l'evaso si presenti in un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità obbligata a tradurlo in carcere; il mero rientro domiciliare e la presentazione ai Carabinieri non sono sufficienti. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
La Corte ha interpretato il comma 4 come applicabile solo quando l'evaso si presenti ad un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità con l'obbligo di tradurlo in carcere; il semplice rientro a domicilio e la presentazione ai carabinieri non integrano la condizione.
art. 99 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione (recidiva) e confermato nella condanna, senza discostarsi dall'applicazione consolidata in sede di merito.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per contestare la mancata verifica delle condizioni per pene sostitutive in appello; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per mancanza di specifica richiesta da parte dell'imputato.
art. 95 d.lgs. n.150/2022
La norma transitoria della 'riforma Cartabia' può rendere applicabili le pene sostitutive in appello, ma la Corte ha precisato che l'applicazione richiede una richiesta specifica dell'imputato e non può essere disposta d'ufficio.
art. 53 legge n.689/1981
Richiamata nella doglianza relativa alla possibile sostituzione della pena; non è stata invece possibile la valutazione in assenza della richiesta difensiva.
art. 20-bis cod. pen.
Norma sulle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi: la Corte conferma la prassi giurisprudenziale secondo cui la loro applicazione necessita di specifica istanza dell'interessato.
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che la richiesta delle pene sostitutive non deve necessariamente essere nell'atto di impugnazione ma deve comunque essere formulata al più tardi in udienza di discussione dell'appello.
art. 23-bis d.l. n.137/2020 convertito con legge n.176/2020
Richiamato rispetto alla forma cartolare del giudizio di appello nel quale non risulta siano state formulate richieste specifiche né depositate conclusioni scritte dal difensore.
Massime di principio
- Le pene sostitutive previste per le brevi pene detentive (art. 20-bis c.p. e disciplina transitoria) non possono essere applicate d'ufficio: l'imputato deve formulare espressa richiesta, che può essere in appello o, al più tardi, durante l'udienza di discussione del gravame.
- Se in appello il procedimento è svolto in forma cartolare o non vi sono conclusioni scritte, la mancata formulazione di una specifica istanza sulle pene sostitutive rende inammissibile la censura su tale punto in cassazione.
- L'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. richiede che l'evaso si ponga effettivamente a disposizione dell'autorità competente per l'arresto (presentazione in carcere o consegna ad autorità obbligata a tradurlo in carcere); il mero rientro nell'abitazione e la notifica ai Carabinieri non sono sufficienti.
- In fase di impugnazione è strategico depositare per iscritto, o formulare espressamente in udienza, tutte le richieste di applicazione di norme favorevoli (pene sostitutive, attenuanti, ecc.), perché la loro omissione può determinare l'inammissibilità delle doglianze in sede di legittimità.
- La Corte di Cassazione conferma l'orientamento consolidato su questi profili: norme sostitutive e attenuanti hanno condizioni soggettive e procedurali precise la cui mancata osservanza impedisce la loro valutazione favorevole.
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