Cassazione Civile, Ordinanza n. 23967/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due cartelle di pagamento, fondate su un avviso di liquidazione relativo a imposte di registro e ipocatastali. La contribuente aveva impugnato le cartelle deducendo, in sostanza, che l'avviso presupposto non le era stato validamente notificato: il primo tentativo di notifica era avvenuto presso la sede sociale, ma la persona rinvenuta aveva rifiutato il plico senza che seguissero le formalità successive previste per la notificazione a mezzo posta; il secondo tentativo era stato compiuto presso la residenza di un soggetto che non era più il legale rappresentante della società, essendo stata la variazione già iscritta nel registro delle imprese. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, invece, aveva ritenuto rituale la notifica valorizzando il criterio del domicilio fiscale e l'onere del contribuente di comunicare le variazioni di sede e rappresentanza. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe risposto in modo incongruo alle specifiche eccezioni sulla mancata osservanza dell'art. 140 c.p.c. e sull'inesistenza della notifica eseguita all'ex legale rappresentante; 2) violazione della disciplina sulla notificazione degli atti tributari e postali, sostenendo che entrambe le notifiche dell'avviso erano inesistenti o comunque invalide; 3) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 in relazione alla ritualità della notifica delle cartelle, che però dipendeva dalla validità dell'atto presupposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la CTR aveva comunque espresso un preciso giudizio sulla validità della notifica eseguita presso il soggetto indicato come precedente legale rappresentante, richiamando l'omessa comunicazione della variazione. Ha invece accolto il secondo motivo: il primo tentativo di notifica dell'avviso a mezzo posta era rimasto ineseguito, poiché al rifiuto di ricevere il plico non aveva fatto seguito l'invio della comunicazione di avvenuto deposito richiesto dalla disciplina della notifica postale; il secondo tentativo era stato effettuato presso un soggetto non più legittimato a ricevere la notifica quale rappresentante della società. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e annullando gli atti impugnati. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte non ne ha fatto un autonomo fulcro decisorio, ma ha escluso il vizio motivazionale denunciato nel primo motivo.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Norma evocata per la dedotta motivazione apparente della sentenza tributaria di merito.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Norma evocata per la dedotta motivazione apparente della sentenza tributaria di merito.
art. 112 c.p.c.
Norma evocata per sostenere che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi correttamente sulle specifiche eccezioni sulla notifica.
art. 140 c.p.c.
Richiamato per affermare che, a seguito del rifiuto di ricevere il plico, dovevano essere eseguite le formalità successive previste dalla norma, incluse quelle informative.
art. 60 d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla CTR per fondare il criterio del domicilio fiscale e l'onere del contribuente di comunicare le variazioni di sede e rappresentanza; la Corte di cassazione ha ritenuto però che, nel caso concreto, non bastasse a sanare i vizi del procedimento notificatorio.
art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890
La Corte ha ribadito che, nel caso di rifiuto o di mancata consegna per irreperibilità relativa nella notificazione postale, il perfezionamento richiede l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della sua spedizione.
art. 145 c.p.c.
La notifica della cartella o dell'atto presupposto alla persona che non è più legale rappresentante è stata considerata erronea, perché la notificazione alle persone giuridiche va eseguita al legale rappresentante o secondo le forme previste.
art. 2193 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'iscrizione nel registro delle imprese della variazione del legale rappresentante rendeva non più legittima la notifica al precedente rappresentante.
art. 14 disp. prel. c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente nel quadro delle censure sulla notifica al precedente legale rappresentante.
art. 26 d.P.R. 602/1973
Norma invocata per contestare la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento; il motivo è stato ritenuto assorbito dopo l'accertamento del vizio della notifica dell'atto presupposto.
art. 156 c.p.c.
Richiamato in via analogica per affermare che anche una notificazione nulla può sanarsi per raggiungimento dello scopo, ma nel caso concreto la sanatoria non si è verificata perché la contribuente ha contestato proprio la mancata notifica dell'avviso presupposto.
art. 24 Cost.
Evocato nel passaggio dedicato all'evoluzione della disciplina della notifica postale e alla tutela del diritto di difesa del destinatario.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato, insieme all'art. 24 Cost., per l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 l. n. 890/1982.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta, quando il plico non sia consegnato per rifiuto del destinatario o per irreperibilità relativa, il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata informativa di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione di tale raccomandata non è sufficiente.
- La notifica di un atto tributario a una persona giuridica eseguita presso un soggetto che, al momento della notifica, non riveste più la carica di legale rappresentante non è validamente eseguita nei confronti dell'ente, salvo che intervenga una sanatoria per raggiungimento dello scopo, che però non ricorre se il destinatario contesta proprio l'omessa notifica dell'atto presupposto.
- In materia di riscossione, la nullità o inesistenza della notifica dell'atto presupposto si riflette sugli atti consequenziali, rendendo inutile discutere della ritualità della loro notifica quando il procedimento originario di formazione della pretesa sia già risultato viziato.
- Il giudice di merito non incorre in motivazione apparente se, pur sinteticamente, affronta la questione decisiva devoluta; tuttavia la soluzione deve essere coerente con le specifiche eccezioni sollevate, altrimenti la motivazione può essere censurata sul piano della correttezza giuridica, non per mera insufficienza espositiva.
- L'onere di comunicare le variazioni del domicilio fiscale o della rappresentanza rileva nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, ma non consente di prescindere dal rispetto delle forme inderogabili previste per la notificazione dell'atto impositivo.
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