Cassazione Penale, Sentenza n. 07975/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 627 e 545-bis c.p.p.) sostenendo che, a seguito dell'annullamento con rinvio operato dalla Corte di Cassazione, la Corte di appello di Brescia avrebbe dovuto applicare il beneficio della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non solo alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione (irrogata con sentenza del Tribunale di Brescia del 27/11/2021 e oggetto della decisione di rinvio) ma anche alla pena irrogata con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Genova del 20/04/2021 (divenuta irrevocabile il 6/05/2021), dal momento che la sospensione condizionale concessa con quest'ultima era stata revocata dalla sentenza del 5/07/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale (art. 168 c.p.) sia di natura dichiarativa e produca effetti retroattivi "ope legis" al momento della verificazione della condizione: il giudice di appello può quindi effettuare una ricognizione della decadenza del beneficio ma non può adottare, in sede di cognizione, i provvedimenti consequenziali alla revoca (quali l'applicazione della pena sostitutiva) spettanti al giudice dell'esecuzione, salvo specifiche ipotesi (es. richiesta di applicazione della continuazione). In sostanza la Corte di appello poteva disporre la sostituzione della pena soltanto in relazione alla pena originariamente oggetto del procedimento di cognizione; la pena irrogata con sentenza irrevocabile del G.U.P. di Genova non rientrava nella sua competenza per la sostituzione e pertanto la doglianza del ricorrente è infondata. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali; non è stata disposta la somma per la Cassa delle ammende perché la questione non era stata esaminata dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato come norma oggetto del motivo di ricorso relativo alla procedura di applicazione delle pene sostitutive; la Corte non ha ritenuto che potesse giustificare l'applicazione della pena sostitutiva alla condanna irrevocabile oggetto di altro procedimento
art. 545-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla possibilità di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità; la Corte ha precisato i limiti della competenza del giudice di cognizione nell'adottare provvedimenti sostitutivi rispetto a condanne irrevocabili pronunciate in altri giudizi
art. 168, comma primo, cod. pen.
La revoca della sospensione condizionale è di natura dichiarativa e i suoi effetti sostanziali risalgono al momento in cui si è verificata la condizione; la pronuncia giudiziale è un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis"
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 95
Disposizioni transitorie esaminate: prevedono l'applicazione, se più favorevoli, di norme sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti e disciplinano la possibilità per la persona condannata di istanza al giudice dell'esecuzione; la Corte ha evidenziato i limiti temporali e soggettivi di tale disciplina nel caso concreto
Capo III, legge n. 689 del 1981
Riferimento alle norme sulle pene sostitutive: applicabilità in via transitoria se più favorevoli; la Corte ha richiamato le condizioni e i limiti stabiliti dal d.lgs. n.150/2022
art. 666 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione per l'esame delle istanze di applicazione delle pene sostitutive in base alle disposizioni transitorie
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 790 del 27/01/1999 (De Caria)
Sez. 1, n. 790 del 27/01/1999
Precedente richiamato per affermare che il giudice dell'appello, nel suo ruolo di cognizione, non ha competenza ad adottare i provvedimenti esecutivi conseguenti alla revoca della sospensione, competenza che resta del giudice dell'esecuzione, salvo particolari richieste
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e produce effetti retroattivi al momento della verificazione della causa di decadenza; la pronuncia che revoca è atto ricognitivo.
- Il giudice della cognizione (es. Corte di appello) può riconoscere la revoca della sospensione concessa con altra sentenza irrevocabile ma non può, di regola, adottare i provvedimenti esecutivi consequenziali (quali l'applicazione di pene sostitutive) spettanti al giudice dell'esecuzione, salvo che la richiesta sia formulata nei limiti previsti dalla legge (es. domanda di applicazione della continuazione).
- Le norme transitorie della riforma (d.lgs. n.150/2022) possono consentire istanze al giudice dell'esecuzione per l'applicazione di pene sostitutive nei procedimenti pendenti, ma la loro operatività è vincolata alle condizioni temporali e soggettive indicate dalla legge e non estende automaticamente la competenza del giudice di cognizione rispetto a condanne irrevocabili in altri procedimenti.
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice del rinvio decide entro i limiti della pronuncia di annullamento: non è lecito estendere l'effetto del rinvio per ottenere decisioni su profili non compresi nel motivo annullato.
- Quando ci si trovi in una situazione simile è importante distinguere tra: (a) riconoscimento della revoca del beneficio (competenza del giudice di cognizione che decide sulla causa) e (b) misure esecutive conseguenti alla revoca (competenza del giudice dell'esecuzione), e valutare la possibilità e i limiti di eventuali istanze transitorie o richieste di continuazione.
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