Sentenza n. 21/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - del silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data -OMISSIS- alla Prefettura di Perugia – Ufficio territoriale del Governo avverso il provvedimento del Questore di Perugia del -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quello impugnato, ivi incluso il predetto provvedimento del Questore della Provincia di Perugia, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente, volta a ottenere il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso venatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico e diniego del Questore di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore, preceduto dalla revoca di un divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, deducendo due motivi. In primo luogo, ha contestato il difetto di motivazione, l'istruttoria lacunosa e la contraddittorietà del provvedimento, sostenendo che il giudizio di inaffidabilità si fondasse su due episodi familiari del 2018, risalenti a oltre sette anni prima, decontestualizzati e non adeguatamente confrontati con gli elementi favorevoli disponibili: il superamento della conflittualità familiare, la revoca del divieto di detenzione, l'assenza di patologie psichiatriche, l'idoneità psicofisica, l'incensuratezza, l'assenza di procedimenti penali e la dichiarazione della figlia circa la mancata verificazione di uno degli episodi. In secondo luogo, ha sostenuto di possedere i requisiti previsti dagli artt. 11 e 43 TULPS per il rinnovo della licenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego del Questore. L'art. 43, comma 2, TULPS consente di negare la licenza a chi non provi la buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e ha natura prognostica, con prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza; possono assumere rilievo anche fatti privi di rilevanza penale, purché la valutazione sia congrua, motivata e non manifestamente illogica. I due episodi del 2018 sono stati ritenuti gravi, in quanto avevano già determinato il divieto di detenzione e la revoca della licenza, e idonei a fondare il dubbio sull'equilibrio futuro del richiedente nelle situazioni conflittuali. Il carattere dimostrativo del gesto autolesivo non ne esclude la gravità, mentre la dichiarazione della figlia non è stata considerata sufficiente a smentire le annotazioni di polizia giudiziaria redatte nell'immediatezza. Il decorso di poco più di sette anni non è stato ritenuto tale da rendere inattuali gli episodi, riferibili a una persona adulta. Il superamento della conflittualità familiare, l'incensuratezza, l'assenza di procedimenti penali e l'idoneità psicofisica non impongono il rilascio del titolo: la sanità mentale è solo una precondizione, distinta dal più ampio giudizio di affidabilità e buona condotta. Infine, la revoca del divieto prefettizio di detenzione non vincola il Questore, poiché il divieto ex art. 39 TULPS e il diniego della licenza ex artt. 42 e 43 TULPS sono provvedimenti adottati da autorità diverse e fondati su presupposti e valutazioni differenti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, TULPS (r.d. 773/1931)
può essere ricusata a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
La norma attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un potere discrezionale e prognostico, consentendo il diniego quando manchi la piena affidabilità del richiedente, anche sulla base di fatti non penalmente rilevanti.
art. 39 TULPS (r.d. 773/1931)
Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ha presupposti e finalità distinti rispetto al potere del Questore di negare la licenza di porto d'armi; la revoca del divieto non comporta automaticamente il rilascio della licenza.
artt. 11 e 42 TULPS (r.d. 773/1931)
Sono richiamati nel quadro dei requisiti e del potere di rilascio o ritiro dei titoli di polizia in materia di armi.
art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il decorso del termine di novanta giorni per la decisione sul ricorso gerarchico ha consentito al ricorrente di adire il giudice amministrativo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La licenza di porto d'armi non costituisce un diritto soggettivo, ma una deroga al generale divieto di portare armi, subordinata alla prevalenza delle esigenze di sicurezza e incolumità pubblica e alla piena affidabilità del richiedente.
- Nel valutare il rilascio o il rinnovo del porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può attribuire rilievo anche a fatti privi di rilevanza penale e non definitivamente accertati in sede giudiziaria, purché la valutazione sia congruamente motivata e non manifestamente illogica.
- Il giudizio sull'affidabilità ai fini del porto d'armi è prognostico e può fondarsi su episodi risalenti, quando la loro gravità e natura siano idonee a porre in dubbio la capacità del richiedente di mantenere condotte equilibrate in future situazioni conflittuali.
- Il superamento della situazione contingente che aveva determinato un divieto di detenzione di armi, così come la revoca di tale divieto, non impone il rilascio o il rinnovo del porto d'armi: il divieto di detenzione ex art. 39 TULPS e la licenza di porto d'armi ex artt. 42 e 43 TULPS rispondono a presupposti, autorità e giudizi distinti.
- L'idoneità psicofisica e l'assenza di precedenti penali costituiscono elementi rilevanti ma non esaustivi, poiché il giudizio di buona condotta e affidabilità per il porto d'armi è autonomo e mira ad accertare la meritevolezza di una persona a circolare armata.
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