Sentenza n. 7017/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di diniego della cittadinanza italiana emesso in data 20/12/2019 e notificato in data 04/03/2020 (-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego della cittadinanza italiana adottato il 20 dicembre 2019
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era stato motivato dal rapporto informativo della Questura relativo a una comunicazione di notizia di reato per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, nonché dall'asserita mancata presentazione di osservazioni nel termine assegnato con il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e dei principi di economicità e buon andamento, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la memoria difensiva trasmessa via PEC il 23 aprile 2019, sebbene oltre il termine di dieci giorni, ma comunque prima dell'adozione del diniego e acquisita dall'Amministrazione, come attestato dalla PEC del 17 maggio 2019. Ha inoltre prodotto certificati penali dai quali risultava l'assenza di procedimenti penali o condanne e ha contestato la mancata considerazione degli elementi difensivi relativi alla comunicazione di notizia di reato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il termine di dieci giorni per presentare osservazioni al preavviso di rigetto è ordinatorio e non perentorio, in mancanza di un'espressa previsione legislativa; pertanto, le osservazioni tardive devono essere valutate se pervenute prima dell'adozione del provvedimento finale o, comunque, prima della chiusura della fase istruttoria. Nel caso concreto, la memoria era stata trasmessa e acquisita molti mesi prima del diniego, ma l'Amministrazione non aveva dimostrato di averla esaminata né aveva fornito spiegazioni sul punto, neppure dopo l'istruttoria disposta dal TAR. La violazione consisteva non nell'omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma nell'omessa considerazione delle controdeduzioni tempestivamente acquisite rispetto all'adozione dell'atto finale. Il decreto è stato quindi annullato, con regressione del procedimento e salvezza del potere dell'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza e previa nuova comunicazione degli eventuali motivi ostativi. Il giudice non ha riconosciuto direttamente la cittadinanza né valutato la spettanza del bene della vita. Le ulteriori censure sono state assorbite e le spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La domanda di cittadinanza italiana era stata presentata ai sensi della disciplina sulla concessione della cittadinanza per residenza; la sentenza non decide nel merito la spettanza del beneficio.
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi non è perentorio; le osservazioni tardive devono essere valutate se pervenute prima dell'adozione del provvedimento finale o della chiusura della fase istruttoria.
La funzione collaborativa e deflattiva del preavviso di rigetto impone all'amministrazione di considerare anche le osservazioni trasmesse oltre il termine ordinatorio, purché acquisite prima della conclusione del procedimento.
art. 483 c.p.
La comunicazione di notizia di reato per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico costituiva l'elemento ostativo richiamato dall'Amministrazione, ma il TAR non ne ha valutato nel merito la rilevanza ai fini della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 per presentare osservazioni al preavviso di rigetto ha natura ordinatoria e non perentoria, in assenza di un'espressa qualificazione legislativa di perentorietà.
- Le osservazioni trasmesse oltre il termine dell'art. 10-bis l. 241/1990 devono essere valutate dall'amministrazione quando siano pervenute prima dell'adozione del provvedimento conclusivo o, comunque, prima della chiusura della fase istruttoria.
- L'omessa considerazione di osservazioni acquisite dall'amministrazione prima dell'adozione del diniego integra violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, anche quando il preavviso di rigetto sia stato regolarmente comunicato.
- L'accoglimento di una censura partecipativa comporta l'annullamento dell'atto e la regressione del procedimento: il giudice non può pronunciarsi sulla spettanza del bene della vita, dovendo restituire all'amministrazione il potere di provvedere nuovamente nel rispetto del vincolo conformativo del giudicato.
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