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Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 23678 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI anno 2009 relativo a un impianto sportivo concesso alla società; si deduceva: a) difetto di soggettività passiva (il concessionario non sarebbe soggetto passivo ICI), b) carenza di motivazione e, soprattutto, richiesta di riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 per le associazioni sportive dilettantistiche non commerciali.

La decisione

Primo motivo (difetto di soggettività passiva) rigettato: la Cassazione ha confermato che il concessionario di beni demaniali e, per interpretazione estensiva, anche di beni del patrimonio indisponibile è soggetto passivo ICI ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 504/1992. Secondo motivo (esenzione ex art.7 lett. i) accolto): la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente valutato i requisiti soggettivo e oggettivo dell'esenzione (in particolare la modalità non commerciale dell'attività svolta nell'immobile) e, richiamando anche la decisione della Commissione UE, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione per valutare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione e decidere sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, comma 2

    Il concessionario di aree demaniali è soggetto passivo ICI; la norma è interpretata estensivamente anche ai concessionari di beni del patrimonio indisponibile, per la eadem ratio fondata sul potere di fatto sul bene.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, lettera i)

    Prevede esenzione per associazioni sportive dilettantistiche a condizione che sussistano cumulativamente il requisito soggettivo (natura non commerciale) e il requisito oggettivo (attività svolta nell'immobile non abbia carattere commerciale). L'onere della prova spetta al contribuente.

  • Codice Civile, articoli 822 e ss. (beni demaniali) e art. 826 (patrimonio indisponibile)

    art. 822 e ss.; art. 826 c.c.

    Distinzione tra beni demaniali (destinati al servizio della collettività) e beni del patrimonio indisponibile; la funzione pubblica comune giustifica trattamenti impositivi analoghi.

  • Decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012

    Anche enti senza fine di lucro possono svolgere attività economica: per escludere la natura economica occorre che l'attività sia svolta gratuitament e o dietro pagamento solo di un importo simbolico; la finalità sociale non basta.

Massime di principio

  • Il concessionario di un bene demaniale è in via di principio soggetto passivo ICI; per i beni del patrimonio indisponibile la giurisprudenza tende ad estendere la stessa regola quando sussiste la medesima funzione pubblica del bene.
  • Per ottenere l'esenzione ICI ex art. 7 lett. i) l'associazione deve dimostrare due requisiti cumulativi: la natura non commerciale dell'ente (requisito soggettivo) e che l'attività svolta nell'immobile non abbia le modalità di un'attività commerciale (requisito oggettivo).
  • La mera assenza di scopo di lucro o la destinazione degli utili a fini sociali non è sufficiente a provare l'assenza di attività commerciale; occorre valutare le modalità concrete (es. se l'attività è svolta gratuitamente o a titolo simbolico).
  • La classificazione catastale (es. categoria D/6) non decide automaticamente il diritto all'esenzione: è necessaria una valutazione concreta delle attività svolte e delle modalità di esercizio.
  • In contenziosi simili il contribuente ha l'onere probatorio di dimostrare che l'attività rientra nei requisiti dell'esenzione; in difetto, l'amministrazione può legittimamente negare l'agevolazione.
  • Se il giudice di merito non valuta adeguatamente la sussistenza dei presupposti per l'esenzione, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare la causa per un nuovo esame concreto della situazione.

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