Sentenza del 28/10/2020 n. 23678 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI anno 2009 relativo a un impianto sportivo concesso alla società; si deduceva: a) difetto di soggettività passiva (il concessionario non sarebbe soggetto passivo ICI), b) carenza di motivazione e, soprattutto, richiesta di riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, lett. i) del D.Lgs. 504/1992 per le associazioni sportive dilettantistiche non commerciali.
La decisione
Primo motivo (difetto di soggettività passiva) rigettato: la Cassazione ha confermato che il concessionario di beni demaniali e, per interpretazione estensiva, anche di beni del patrimonio indisponibile è soggetto passivo ICI ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 504/1992. Secondo motivo (esenzione ex art.7 lett. i) accolto): la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente valutato i requisiti soggettivo e oggettivo dell'esenzione (in particolare la modalità non commerciale dell'attività svolta nell'immobile) e, richiamando anche la decisione della Commissione UE, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione per valutare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione e decidere sulle spese di lite.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, comma 2
Il concessionario di aree demaniali è soggetto passivo ICI; la norma è interpretata estensivamente anche ai concessionari di beni del patrimonio indisponibile, per la eadem ratio fondata sul potere di fatto sul bene.
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7, lettera i)
Prevede esenzione per associazioni sportive dilettantistiche a condizione che sussistano cumulativamente il requisito soggettivo (natura non commerciale) e il requisito oggettivo (attività svolta nell'immobile non abbia carattere commerciale). L'onere della prova spetta al contribuente.
Codice Civile, articoli 822 e ss. (beni demaniali) e art. 826 (patrimonio indisponibile)
art. 822 e ss.; art. 826 c.c.
Distinzione tra beni demaniali (destinati al servizio della collettività) e beni del patrimonio indisponibile; la funzione pubblica comune giustifica trattamenti impositivi analoghi.
Decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012
Anche enti senza fine di lucro possono svolgere attività economica: per escludere la natura economica occorre che l'attività sia svolta gratuitament e o dietro pagamento solo di un importo simbolico; la finalità sociale non basta.
Massime di principio
- Il concessionario di un bene demaniale è in via di principio soggetto passivo ICI; per i beni del patrimonio indisponibile la giurisprudenza tende ad estendere la stessa regola quando sussiste la medesima funzione pubblica del bene.
- Per ottenere l'esenzione ICI ex art. 7 lett. i) l'associazione deve dimostrare due requisiti cumulativi: la natura non commerciale dell'ente (requisito soggettivo) e che l'attività svolta nell'immobile non abbia le modalità di un'attività commerciale (requisito oggettivo).
- La mera assenza di scopo di lucro o la destinazione degli utili a fini sociali non è sufficiente a provare l'assenza di attività commerciale; occorre valutare le modalità concrete (es. se l'attività è svolta gratuitamente o a titolo simbolico).
- La classificazione catastale (es. categoria D/6) non decide automaticamente il diritto all'esenzione: è necessaria una valutazione concreta delle attività svolte e delle modalità di esercizio.
- In contenziosi simili il contribuente ha l'onere probatorio di dimostrare che l'attività rientra nei requisiti dell'esenzione; in difetto, l'amministrazione può legittimamente negare l'agevolazione.
- Se il giudice di merito non valuta adeguatamente la sussistenza dei presupposti per l'esenzione, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare la causa per un nuovo esame concreto della situazione.
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