Ordinanza n. 512/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sull’ordinanza cron. 3288/2024 del 27.09.2024 della Corte di Appello di Napoli relativa all'indennità di esproprio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del commissario ad acta che ha dichiarato non ulteriormente eseguibile il giudicato nei confronti del Comune, ritenendo la pretesa di competenza dell'organo straordinario di liquidazione
Esito
La controversia
Il giudizio è stato promosso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su un'ordinanza della Corte di Appello di Napoli relativa all'indennità di esproprio, in relazione alla sentenza del TAR che aveva nominato un commissario ad acta. Il commissario ha comunicato che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune e della nomina dell'organo straordinario di liquidazione, non poteva essere dato ulteriore corso all'esecuzione, dovendo il creditore rivolgersi a tale organo. Il ricorrente ha contestato tale determinazione mediante una memoria depositata in giudizio, senza notificare un reclamo autonomo ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità delle contestazioni, poiché il reclamo previsto dalla norma costituisce il mezzo tipico e unico per impugnare le determinazioni del commissario ad acta, anche quando i vizi dedotti non riguardino esclusivamente il contrasto con il giudicato. È stato inoltre evidenziato il possibile decorso del termine di sessanta giorni per proporre il reclamo.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sull'ammissibilità delle contestazioni né sulla fondatezza della pretesa di ottemperanza. Ha sottoposto al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile inammissibilità della memoria con cui il ricorrente ha contestato la determinazione del commissario ad acta, per mancata proposizione del reclamo tipico previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. e per il possibile superamento del termine di sessanta giorni. Ha assegnato trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie sulle questioni indicate e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 18 marzo 2026. Il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
mezzo tipico e unico di impugnazione delle determinazioni del commissario ad acta
Il reclamo previsto dalla disposizione costituisce il mezzo tipico e unico per contestare le determinazioni del commissario ad acta, anche quando i vizi dedotti non consistano esclusivamente nel contrasto con il giudicato da eseguire; il termine indicato nel provvedimento è di sessanta giorni.
art. 73, comma 3, c.p.a.
assegnare alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., termine di trenta giorni
Quando emerge una possibile questione rilevata d'ufficio, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. costituisce il mezzo tipico e unico per impugnare le determinazioni del commissario ad acta, anche quando le contestazioni riguardino vizi diversi dal mero contrasto con il giudicato da eseguire.
- La contestazione di una determinazione del commissario ad acta mediante una memoria non notificata, anziché mediante il reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a., può essere dichiarata inammissibile; la tempestività deve inoltre essere verificata rispetto al termine di sessanta giorni.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità di una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 198/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 38/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 157/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 158/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 196/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 26 gen 2026Ordinanza n. 197/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →