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Ordinanza

Ordinanza n. 183/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 282/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202600463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per sopravvenuto difetto di interesse, non accogliendo la richiesta nella formale veste di cancellazione dal ruolo. La pronuncia non incide sul giudizio di merito pendente in primo grado, che le parti restano libere di coltivare. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della pronuncia.

CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva rigettato la domanda di sospensione. Nel corso del giudizio d'appello cautelare ha depositato un'istanza formalmente qualificata come richiesta di cancellazione dal ruolo. Il giudice ha ritenuto che la cancellazione dal ruolo su istanza di parte non trovi ingresso nel processo amministrativo, il quale, pur essendo retto dall'impulso di parte, è caratterizzato anche dall'esigenza di una sollecita definizione del contenzioso. Ha tuttavia interpretato l'istanza secondo la sua sostanza giuridica, ravvisandovi una manifestazione univoca del sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione della domanda incidentale di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare dinanzi al giudice d'appello.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo non trova ingresso, quale istituto autonomo su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo, poiché il processo è governato dall'impulso di parte ma anche dall'esigenza di una sollecita definizione del contenzioso.
  • Un'istanza formalmente denominata cancellazione dal ruolo deve essere qualificata dal giudice secondo la sua sostanza giuridica: ove manifesti in modo univoco il venir meno dell'interesse alla decisione della domanda cautelare, quest'ultima va dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La declaratoria di improcedibilità dell'appello cautelare per sopravvenuta carenza di interesse non pregiudica la prosecuzione e la coltivazione del giudizio di merito pendente in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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