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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 3351 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario. La CTR aveva rilevato che il ricorso era stato spedito per posta in busta chiusa, anziché mediante plico raccomandato senza busta, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Nel ricorso per cassazione T.S. deduceva inoltre la nullità della sentenza, richiamando gli artt. 149 e 160 c.p.c. e sostenendo l'irritualità della notifica delle cartelle, ma senza esporre compiutamente i fatti e senza confrontarsi con la reale ragione della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato sia l'esposizione incompleta dei fatti di causa, sia la formulazione poco comprensibile del motivo, che non colpiva la ratio decidendi della sentenza della CTR, fondata sull'inammissibilità del ricorso tributario notificato in busta chiusa anziché in plico raccomandato senza busta. T.S. è stato condannato a rifondere a Equitalia Nord S.p.A. le spese processuali, liquidate in 4.000 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20

    Il ricorso deve essere proposto mediante notificazione a norma dei commi precedenti ovvero mediante spedizione in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

    La Corte ha applicato la norma nel senso che, per la valida proposizione del ricorso tributario tramite servizio postale, deve essere utilizzato un plico raccomandato senza busta. La modalità concretamente utilizzata dal contribuente, cioè la spedizione in busta chiusa, è stata ritenuta causa di inammissibilità.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La disposizione consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento. Nel caso concreto, il motivo dedotto dal contribuente non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è risultato inammissibile e comunque non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • Artt. 149 e 160 c.p.c.

    Le norme sono state richiamate dal ricorrente in relazione alle modalità e alla validità delle notificazioni, ma la Corte ha ritenuto che tali censure non affrontassero la questione decisiva relativa alla forma di spedizione del ricorso tributario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve esporre in modo completo i fatti rilevanti e deve contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche, poco comprensibili o estranee alla ratio decidendi possono comportare l'inammissibilità.
  • Quando una decisione si fonda su un vizio formale del ricorso originario, il ricorso per cassazione deve attaccare direttamente quel vizio e non limitarsi a contestare altri aspetti, come la notifica delle cartelle, se questi non sono stati decisivi per la sentenza.
  • Gli atti processuali tributari soggetti a forme specifiche di notificazione o spedizione devono rispettare rigorosamente le modalità previste dalla legge; l'utilizzo di una modalità diversa può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • La soccombenza processuale comporta normalmente la condanna al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa, salvo diverse ragioni esplicitamente indicate dal giudice.

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