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Sentenza

Sentenza n. 2661/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3294/2024, depositata il 01.07.2024

Giustizia amministrativa202503567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2019/20-2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3294/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il suo diritto al beneficio di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero all'attribuzione del beneficio oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha dedotto che l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia e non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, distratte in favore del difensore, poiché tale voce non è stata fatta valere nel presente giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni del ricorrente risultava l'assenza di qualsiasi pagamento, anche parziale; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato l'esistenza e l'ammontare del credito né fornito indicazioni sull'esecuzione. Il TAR ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto nel titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni deve essere decorso prima della proposizione o della concreta attivazione dell'ottemperanza; nel caso di specie il termine era trascorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata quando sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un titolo giudiziale non contestato quanto all'esistenza e all'ammontare del credito, e dell'assenza di pagamenti anche parziali, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inadempimento dell'amministrazione e assegnarle un termine per l'integrale esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, fissando anche il termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • L'oggetto dell'ottemperanza è delimitato dalle pretese esecutive effettivamente azionate: le spese di lite distratte in favore del difensore non sono comprese se il ricorrente non ne abbia chiesto l'esecuzione nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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