Cassazione Penale, Ordinanza n. 04444/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 c.p., ma la censura riproponeva sostanzialmente gli stessi argomenti già svolti in appello e già disattesi dal giudice di merito. Secondo la Corte di cassazione, il motivo era manifestamente infondato e, soprattutto, non specifico, perché non si confrontava in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una reiterazione apparente delle deduzioni precedenti.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È la norma incriminatrice richiamata dal ricorrente; la Corte non ne offre una lettura sostanziale, ma rileva che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sulla responsabilità per truffa.
art. 616 c.p.p.
Norma implicitamente applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello non soddisfa tale requisito.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare reali errori di diritto o vizi motivazionali della decisione impugnata.
- La censura di vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia già dato adeguata risposta ai punti decisivi della responsabilità e il ricorrente non introduca argomenti nuovi o realmente critici.
Come è indicizzato
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