Sentenza del 24/02/2020 n. 4848 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società E. impugnava il diniego del nulla osta alla fruizione del credito d'imposta (10% delle spese per R&S) previsto dalla L. n. 296/2006, art. 1, commi 280-283, contestando la legittimità del D.L. n. 185/2008, art. 29 (conv. L. n. 2/2009) che aveva introdotto per il periodo 2008-2011 uno stanziamento fisso e un criterio di ripartizione basato sull'ordine cronologico telematico delle prenotazioni, nonché violazioni dello Statuto del Contribuente e di altre norme procedurali; chiedeva annullamento del provvedimento di diniego emesso per esaurimento delle risorse finanziarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate o manifestamente infondate le censure: la questione di legittimità costituzionale sollevata era già stata affrontata e definita dalla Corte Costituzionale (sent. n. 149/2017), che ha ritenuto che l'intervento legislativo avesse causa normativa adeguata e rispettasse ragionevolezza e proporzionalità; il D.L. 185/2008 non ha soppresso la spettanza del diritto ma ha introdotto limiti alla fruibilità giustificati da esigenze pubbliche e di bilancio; il criterio cronologico telematico è ammissibile; il diniego motivato con l'esaurimento delle risorse è adeguato; eventuali vizi procedurali o mancata indicazione del responsabile non sono dispositivi di nullità per l'atto vincolato in questione. Per tali ragioni la sentenza di merito che aveva rigettato il ricorso è stata confermata. Le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 280-283
Disciplina il credito d'imposta (10%) per spese in attività di ricerca e sviluppo; riconosciuto come origine del diritto soggettivo o dell'aspettativa ciascuna istanza di agevolazione.
Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 29 (convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2)
Ha introdotto per il periodo 2008-2011 uno stanziamento fisso e un sistema di monitoraggio con limiti quantificati e una procedura telematica di prenotazione delle risorse con criterio cronologico: tale intervento è stato ritenuto legittimo e giustificato dall'interesse pubblico a fronteggiare la crisi e a rispettare i vincoli di bilancio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), art. 3
Principio generale di non retroattività delle norme tributarie: rilevante come criterio-guida, ma non prevale sulla legge ordinaria che esplicitamente dispone diversamente; la Corte ha ritenuto non configurabile una retroattività illegittima nella fattispecie.
Statuto del Contribuente, art. 7
Richieste di motivazione e indicazione del responsabile: la Corte ha ritenuto che l'omissione non comporti la nullità dell'atto impugnato in questa fattispecie (atto vincolato e non cartella esattoriale).
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e art. 21-octies
Principi di motivazione e rimedio per vizi procedimentali: l'annullabilità per vizi che non incidono sul contenuto sostanziale è esclusa quando l'atto è vincolato e il vizio non incide sul diritto di difesa.
Decreto-Legge 25 settembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter (conv. L. n. 31/2008)
Introduzione della sanzione di nullità per mancata indicazione del responsabile riferita alle cartelle di pagamento dal 1 giugno 2008 in poi: non applicabile al provvedimento di diniego d'agevolazione in esame.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Norme fondamentali del ricorso per cassazione invocate per vizio di motivazione, violazione di legge e contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi infondati.
Corte Costituzionale, sentenza 27 giugno 2017, n. 149
Ha dichiarato inammissibile o non fondate le questioni di legittimità sollevate sulla normativa (D.L. n. 185/2008, art. 29): ha ritenuto che l'intervento legislativo fosse giustificato da causa normativa adeguata (interessi costituzionalmente rilevanti) e compatibile con ragionevolezza e proporzionalità; ha inoltre valutato la procedura cronologica telematica nell'insieme del quadro normativo.
Principi e giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Il principio del legittimo affidamento è rilevante ma non garantisce l'intangibilità permanente delle normative; in situazioni economiche mutabili e per interessi pubblici rilevanti è prevedibile che le norme possano essere modificate.
Massime di principio
- Un intervento legislativo che limiti la 'fruibilità' di un beneficio fiscale (per es. introducendo un tetto di spesa) non necessariamente annulla il diritto soggettivo: il giudizio dipende dalla giustificazione di interesse pubblico, dalla proporzionalità e dalla ragionevolezza dell'intervento.
- La copertura finanziaria limitata e l'esaurimento delle risorse costituiscono motivazione legittima per il diniego di un'agevolazione se il legislatore ha predisposto un meccanismo di riparto basato su limiti quantitativi.
- Il criterio cronologico di ricezione telematica delle domande può essere valido come criterio selettivo per l'attribuzione di risorse scarse, purché la procedura sia trasparente e correttamente gestita (es. registrazione data/ora).
- Le norme dello Statuto del Contribuente (es. principio di non retroattività) forniscono criteri ermeneutici ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria: una legge che disponga diversamente può incidere sui diritti già sorti se trova adeguata giustificazione costituzionale e rispetta principi di proporzionalità.
- Il principio del legittimo affidamento può tutelare le aspettative dei contribuenti, ma può essere contemperato o contenuto se sussistono ragioni di interesse pubblico sovraordinate e la misura adottata è proporzionata.
- Per atti amministrativi di natura vincolata (es. diniego legato a esaurimento fondi) i vizi procedimentali formali che non incidono sul diritto di difesa o sul contenuto non comportano necessariamente annullamento; l'indicazione del responsabile del procedimento non è sempre causa di nullità automatica per atti diversi dalle cartelle esattoriali.
- Nelle controversie tributarie, prima di sollevare questioni di illegittimità costituzionale, è utile verificare la giurisprudenza costituzionale e comunitaria già espressa sul medesimo tema perché le questioni riproposte senza nuovi elementi rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate o inammissibili.
- Se la selezione è gestita da procedure informatiche, è essenziale che i criteri di registrazione e i log temporali siano documentabili: questo rafforza la legittimità del criterio cronologico e la motivazione del diniego per esaurimento fondi.
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