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Ordinanza

Ordinanza n. 405/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento dell’illegittimità: 1. del silenzio-inadempimento formatosi sull’atto di diffida e messa in mora notificato dall’odierno difensore all’Università per stranieri “Dante Alighieri” in data 29 gennaio 2026 (doc. 4), volto ad ottenere il rilascio del certificato finale attestante il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A054 (Storia dell’Arte) ai sensi dell’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023; per l’annullamento/disapplicazione: 2. del Decreto Presidenziale n. 16/2024 del 28 febbraio 2024, recante “Bando di attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti ex art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, A.A. 2023/2024”, emesso dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, nella parte in cui, all’art. 2, comma 4, prevede che “Il titolo verrà rilasciato solo ed esclusivamente nel caso di accoglimento della domanda di riconoscimento e dopo l’inoltro del relativo Decreto Ministeriale”, per illegittimità sopravvenuta in relazione all’omesso adeguamento alla normativa primaria sopravvenuta (D.L. n. 71/2024, convertito dalla L. n. 106/2024), con conseguente lesività manifestatasi solo a seguito del rifiuto di rilascio del titolo alla ricorrente; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluso ogni provvedimento, comunicazione o comportamento, espresso o tacito, dell’Ateneo resistente che si opponga al rilascio del certificato di abilitazione; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Prof.ssa Silvia Vanni ad ottenere l’immediato rilascio del certificato di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A054 (Storia dell’Arte), avendo ella pienamente e definitivamente soddisfatto – per effetto del meccanismo surrogatorio e sanante previsto dall’art. 7 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 – la condizione sottesa alla riserva originariamente apposta alla sua iscrizione al percorso abilitante, con conseguente scioglimento ex lege della riserva medesima; con conseguente condanna dell’Università resistente all’adozione del provvedimento dovuto – id est il rilascio del certificato di abilitazione – entro un termine perentorio ristrettissimo, e con contestuale nomina sin d’ora di un Commissario ad acta che, in caso di persistente inerzia dell’Ateneo, provveda in sua vece con assegnazione sin d’ora di un ulteriore termine altrettanto ristretto, attesa l’imminenza della chiusura della finestra (23/02/2026-16/03/2026) di aggiornamento delle GPS per il biennio 2026/2028 e l’irreparabilità del pregiudizio; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VANNI SILVIA l’8\4\2026: per l’accertamento dell’illegittimità del perdurante silenzio-inadempimento serbato dall’Università per stranieri “Dante Alighieri” sull’atto di diffida e messa in mora del 15 gennaio 2026 (notificato il 29/01/2026), volto ad ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A054 (Storia dell’Arte), ai sensi dell’art. 13 DPCM 4 agosto 2023; e per la concessione di misure cautelari urgenti monocratiche (art. 56 c.p.a.) e collegiali (art. 55 c.p.a.) volte ad ottenere, stante la sopravvenuta ed estrema urgenza, l’ordine immediato di rilascio del certificato di abilitazione A054 in favore della Prof.ssa Vanni, anche con riserva degli esiti del giudizio di merito, al fine di scongiurare l’irrimediabile pregiudizio derivante dalla scadenza del termine per lo scioglimento delle riserve nelle GPS 2026/2028 (giugno 2026); nonché, ove occorra, per l’annullamento e/o la disapplicazione dell’art. 2, comma 4, del Decreto Presidenziale n. 58/2024 dell’08/10/2024 (bando A.A. 2024/2025), nella parte in cui non prevede che lo scioglimento della riserva possa avvenire anche a seguito del conseguimento della specializzazione in Italia ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 71/2024, conv. L. n. 106/2024, e di ogni altro atto preordinato, collegato o conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VANNI SILVIA il 10\4\2026: per l'accertamento della perdurante illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Università per stranieri «Dante Alighieri» sull'atto di diffida e messa in mora del 15 gennaio 2026 (notificato il 29/01/2026), volto ad ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A054 (Storia dell'Arte), ai sensi dell'art. 13 DPCM 4 agosto 2023; per l'impugnazione ove occorra, del riscontro formale dell'Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, trasmesso a mezzo PEC dall'indirizzo protocollo.unistrada@legalmail.it in data 9 aprile 2026, ore 13:11, avente ad oggetto «Comunicazione rilascio titolo Percorsi abilitanti», con il quale l'Ateneo ha comunicato alla ricorrente di aver «richiesto formalmente al Ministero dell'Università e della Ricerca di ricevere linee di indirizzo, al fine di risolvere il noto problema di coordinamento normativo che impedisce il rilascio dell'attestazione 30 CFU per effetto della rinuncia al riconoscimento ministeriale del titolo estero – in funzione della successiva iscrizione al percorso INDIRE», riservandosi «di attenersi agli indirizzi ministeriali e di fornirLe tempestiva comunicazione delle proprie determinazioni», nella parte in cui tale riscontro — ove qualificabile come diniego implicito, rifiuto di provvedere, ovvero atto interlocutorio lesivo — impedisce, differisce o comunque ostacola il rilascio del certificato definitivo di abilitazione all'insegnamento per la classe A054; nonché, ove occorra, per l'annullamento e/o la disapplicazione dell'art. 2, comma 4, del Decreto Presidenziale n. 58/2024 dell'08/10/2024 (bando A.A. 2024/2025), nella parte in cui non prevede che lo scioglimento della riserva e il conseguente rilascio del titolo possano avvenire anche a seguito del conseguimento della specializzazione in Italia ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 71/2024, conv. L. n. 106/2024, per le violazioni segnatamente illustrate in narrativa, sia con riguardo a norme di rango superiore sia in violazione dell'art. 8 del medesimo bando; e per la concessione di misure cautelari urgenti collegiali (art. 55 c.p.a.) volte ad ottenere, stante la sopravvenuta ed estrema urgenza, l'ordine immediato di rilascio del certificato di abilitazione A054 in favore della Prof.ssa Vanni, anche con riserva degli esiti del giudizio di merito, con datazione al 29 gennaio 2026, al fine di scongiurare l'irrimediabile pregiudizio derivante dalla scadenza del termine per lo scioglimento delle riserve nelle GPS 2026/2028 (giugno 2026). e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato e consequenziale anche ove non cognito.

Giustizia amministrativa202600110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione dell’ordinanza cautelare e ritardato rilascio del certificato di abilitazione all’insegnamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università e ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva agito contro il silenzio dell’Università, chiedendo il rilascio del certificato finale attestante il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per la classe A054, nonché l’annullamento o la disapplicazione di clausole dei bandi universitari che subordinavano il rilascio del titolo all’accoglimento della domanda di riconoscimento del titolo estero. Con motivi aggiunti aveva chiesto misure cautelari per ottenere il rilascio del certificato e, successivamente, aveva proposto istanza ex art. 59 c.p.a. per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 94 del 30 aprile 2026, che aveva imposto all’Ateneo di provvedere entro il 10 maggio 2026. La ricorrente aveva inoltre chiesto una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione, rinunciando alla nomina del commissario ad acta.

La decisione

Il Tribunale ha rilevato che l’Università ha trasmesso alla ricorrente il certificato di abilitazione, attestante la frequenza del percorso di formazione iniziale da 30 CFU nell’anno accademico 2024/2025 e il superamento della prova finale con votazione 9/10. Poiché la misura cautelare è stata quindi eseguita, l’istanza ex art. 59 c.p.a. è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che il suo eventuale accoglimento, per il ritardo di un solo giorno, avrebbe assunto un’impropria funzione meramente risarcitoria. Il Tribunale ha confermato l’udienza pubblica del 21 ottobre 2026 per la trattazione del merito del ricorso principale e ha compensato le spese della fase, in ragione della natura processuale della decisione e della soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    istanza di esecuzione della misura cautelare

    L’istanza di esecuzione della misura cautelare diviene improcedibile quando, nelle more, l’amministrazione esegue il provvedimento cautelare e viene meno l’interesse attuale alla pronuncia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non può essere utilizzata per attribuire una funzione meramente risarcitoria alla tutela esecutiva, in particolare quando il ritardo nell’adempimento della misura cautelare è minimo.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della tutela cautelare collegiale richiesta nei motivi aggiunti.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della tutela cautelare monocratica richiesta nei motivi aggiunti.

  • art. 13 DPCM 4 agosto 2023

    Indicato quale base normativa del percorso di formazione iniziale dei docenti e del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.

  • art. 7 D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina del meccanismo surrogatorio e sanante invocato per lo scioglimento della riserva; l’ordinanza non definisce nel merito la relativa questione.

Massime di principio

  • L’istanza di esecuzione di una misura cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, nelle more della decisione, adempie all’obbligo imposto dal giudice cautelare e adotta l’atto richiesto.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere riconosciuta quando venga utilizzata per perseguire una finalità esclusivamente risarcitoria in relazione a un ritardo minimo nell’esecuzione della misura cautelare.
  • La sopravvenuta esecuzione della misura cautelare non determina necessariamente una condanna dell’amministrazione alla penalità di mora, dovendosi verificare la funzione propria dello strumento e l’entità concreta del ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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