Cassazione Penale, Sentenza n. 38216/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto fondate le censure e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia dato un eccessivo valore probatorio al dato contabile, adottando un ragionamento apodittico che ha travisato l'onere della prova. Il fatto è stato riqualificato ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare come bancarotta semplice e dichiarato estinto per prescrizione, maturata nel 2018.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della responsabilità per bancarotta patrimoniale in relazione al mancato rinvenimento di un saldo di cassa di euro 9.150,73, sostenendo che si trattasse di un mero errore di annotazione contabile e non di distrazione di beni. Contestava che la condanna fosse fondata solo sul dato contabile senza prova della disponibilità e della distrazione da parte sua e che il dolo fosse stato affermato in via apodittica.
Norme richiamate
art. 217 legge fallimentare
Il fatto è stato riqualificato ai sensi di questa norma come bancarotta semplice, con conseguente applicazione della prescrizione.
art. 216, comma primo, n. 1 legge fallimentare
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni non rinvenuti può far sorgere presunzioni sulla distrazione; tuttavia tale onere non può essere trasposto in un obbligo di prova irragionevolmente rafforzato.
art. 530, primo comma, codice di procedura penale
Il dubbio ragionevole deve essere fondato su ricostruzioni plausibili ancorate alle risultanze processuali; la Corte ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello non ha adeguatamente valutato la plausibilità dell'ipotesi difensiva dell'errore contabile.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (procedura di discussione orale)
Richiamato in relazione alla richiesta di discussione orale; non rilevante ai fini del merito ma parte della istruttoria procedurale.
Massime di principio
- La responsabilità per bancarotta per distrazione richiede la prova che l'imputato abbia avuto la disponibilità dei beni non rinvenuti; i soli dati contabili non sono automaticamente conclusivi.
- Quando il curatore o la procedura non rinviene cespiti, può sorgere un'onere a carico dell'amministratore/fallito di spiegare la destinazione, ma tale onere non può tradursi in un obbligo probatorio irragionevolmente rafforzato.
- La presenza di una registrazione contabile contestata non può essere trattata come prova incontestabile della distrazione; è necessario valutare la plausibilità di errori di annotazione e le prove difensive concrete offerte.
- Il dubbio ragionevole deve basarsi su argomentazioni e prove plausibili e verificabili; se la contestazione sulle scritture contabili resta credibile, non si può desumere il dolo in via meramente presuntiva.
- In caso di incertezza probatoria significativa e riqualificazione del fatto in reato meno grave, può intervenire l'estinzione per prescrizione.
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