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Sentenza

Sentenza n. 371/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. 6498 del 5.2.2021, con cui l'intimata Amministrazione comunale di Fasano ha riscontrato l'istanza della ricorrente del 20.1.2021 di annullamento in autotutela della nota comunale prot. n. 57036 del 9.12.2020; - della predetta nota prot. n. 57036 del 9.12.2020, con cui l'Amministrazione comunale di Fasano ha invitato la ricorrente a provvedere alla rimozione del «manufatto esistente (chiosco bar)»; - ove occorra, della e-mail con cui l'Amministrazione comunale ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. n. 57036/2020; - della determinazione n. 2365 del 7.12.2020 (successivamente conosciuta) con cui il Dirigente p.t. del Settore Assistenza Organi Istituzionali SUAP e Patrimonio del Comune di Fasano ha approvato il «Bando e Disciplinare di gara, per l'affidamento in concessione/gestione della Villa Comunale, denominata “Parco delle Rimembranze”, compresa tra Viale della Resistenza, Via Collodi, Viale Unità d'Italia e Via Nazionale dei Trulli, con la realizzazione di un manufatto precario/amovibile per la somministra-zione di alimenti e bevande, da posizionare in sostituzione di quello esistente», nella parte in cui ha modificato i criteri indicati dalla delibera giuntale d'indirizzo n. 281 del 12.11.2020 prevedendo che «la spesa per lo smaltimento del vecchio manufatto precario esistente re-sta a carico del vecchio gestore [e, dunque, della ricorrente: n.d.r.] e non del Concessionario»; - ove occorra e nei limiti dell'interesse, di tutti gli allegati alla predetta determinazione n. 2365 del 7.12.2020; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202100227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota con cui il Comune ha imposto la rimozione del chiosco-bar con spese a carico del gestore uscente, determinazione dirigenziale recante il bando per la nuova concessione e nota di rigetto dell'istanza di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, subentrata nel 2013 nella concessione relativa a un chiosco-bar sito nella villa comunale, ha contestato gli atti con cui il Comune, rilevata la scadenza o decadenza del titolo concessorio e il protratto inutilizzo e degrado del manufatto, le ha imposto di rimuoverlo a proprie spese. La ricorrente ha dedotto violazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, sostenendo che il dirigente avrebbe dovuto rispettare la direttiva della Giunta comunale, la quale poneva a carico del nuovo concessionario le spese di smaltimento del manufatto esistente. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione, poiché la scelta dirigenziale sarebbe stata giustificata mediante un generico richiamo a esigenze di cautela dell'amministrazione, e ha sostenuto che la precedente determinazione comunale, già attributiva degli oneri al gestore uscente, sarebbe stata superata dalla successiva delibera di indirizzo della Giunta. In rito, la ricorrente ha eccepito la tardività della memoria comunale depositata il 29 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione processuale della ricorrente, dichiarando inutilizzabile la memoria del Comune perché depositata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito ha tuttavia respinto il ricorso. Il Collegio ha riconosciuto che alla Giunta spettano gli atti di indirizzo politico e ai dirigenti la gestione amministrativa, ma ha ritenuto che la direttiva giuntale sull'imputazione delle spese di smaltimento avesse natura meramente indicativa e non vincolante. Il dirigente, nell'attuare l'indirizzo politico, conserva il potere-dovere di adottare gli atti gestionali e tecnici necessari, adeguando anche gli aspetti di dettaglio quando occorra rispettare la normativa o i vincoli di spesa. L'obbligo della società di rimuovere il manufatto risultava già dalla determinazione dirigenziale n. 799 del 2020, non impugnata, nonché dal regolamento comunale sull'occupazione del suolo pubblico, che limitava a cinque anni la durata delle occupazioni permanenti e poneva a carico del concessionario le spese di rimozione e il ripristino dell'area. La scadenza o decadenza della concessione rendeva abusiva l'occupazione e legittimava il Comune a richiedere lo sgombero. Le censure sono state quindi ritenute infondate. Le spese di lite sono state compensate in ragione della tardività delle difese comunali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito delle memorie ha carattere perentorio; la memoria tardiva è processualmente inutilizzabile.

  • art. 107 TUEL

    Il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione attribuisce agli organi politici la definizione degli indirizzi e ai dirigenti la responsabilità dell'attività gestionale, inclusa l'adozione degli atti tecnici e di dettaglio necessari all'attuazione dell'indirizzo.

  • Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico, approvato con delibera consiliare n. 36 del 16 ottobre 2012

    Le occupazioni permanenti non possono avere durata superiore a cinque anni.

    La concessione di occupazione permanente non poteva eccedere cinque anni; la scadenza del titolo comportava l'illegittimità dell'occupazione.

  • art. 12 del regolamento comunale per la tassa e l'occupazione del suolo pubblico

    Il concessionario ha l'obbligo di: «f) eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate; g) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originari, fatte salve le eventuali migliorie debitamente autorizzate, apportate a sua cura e spese».

    L'obbligo di rimozione delle opere e di ripristino dell'area grava sul concessionario alla scadenza dell'occupazione.

Massime di principio

  • Nel sistema di separazione tra indirizzo politico e gestione, la direttiva dell'organo politico non vincola il dirigente nei dettagli tecnici e gestionali quando questi debbano essere conformati alla normativa applicabile, ai vincoli di spesa e alle esigenze di efficiente gestione amministrativa.
  • La scadenza o la decadenza di una concessione di occupazione di suolo pubblico rende abusiva la permanenza dell'occupazione e legittima l'amministrazione a ordinare lo sgombero e la rimozione delle opere installate.
  • Quando il regolamento comunale pone a carico del concessionario l'obbligo di rimuovere le opere e riconsegnare l'area nello stato originario alla scadenza dell'occupazione, tale obbligo costituisce autonoma base giuridica per imporre al concessionario uscente le relative spese.
  • Il termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito delle memorie è perentorio; la memoria depositata tardivamente è inutilizzabile ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRiordino e organizzazione della PATermini e notificazione del ricorso
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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