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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05856/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti aventi ad oggetto la proprietà e il rilascio di porzioni di terreno connesse al Palazzo Ducale di Larino. In un primo giudizio alcuni attori avevano chiesto di accertare la comproprietà di un fondo, di annullare una compravendita del 1985 per asserito dolo e di ottenere il rilascio del bene e il risarcimento del danno, sostenendo che il venditore avesse alienato l'intero terreno pur essendone solo comproprietario. In un secondo giudizio altri soggetti avevano chiesto il rilascio di un'area di 80 mq occupata senza titolo. Il Tribunale aveva accolto le domande principali; la Corte d'appello aveva rigettato gli appelli, salvo accogliere l'appello incidentale quanto alla cessazione della materia del contendere sul rilascio dell'area di 80 mq già restituita. In Cassazione i ricorrenti principali hanno denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697, 948 e 840 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la ritenuta prova della proprietà comune della particella 389, l'interpretazione dei titoli di provenienza, la lettura di una precedente sentenza e il riconoscimento del danno da occupazione senza titolo; con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserita cattiva valutazione delle prove. Il ricorrente incidentale ha a sua volta dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2697, 948 e 840 c.c., contestando il mancato accoglimento delle proprie censure in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le doglianze dei ricorrenti principali mirassero in realtà a un nuovo apprezzamento del merito e della prova, non consentito in sede di legittimità, e che non vi fosse una vera violazione dell'art. 2697 c.c. ma solo contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. Ha inoltre affermato che la censura sull'art. 116 c.p.c. è inammissibile quando si risolva nella critica alla valutazione delle prove, e che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. del ricorso incidentale era inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non erano state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Quanto al danno per occupazione senza titolo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui esso può essere liquidato equitativamente, anche parametrandolo al canone locativo di mercato, quando non sia provabile nel preciso ammontare. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti e dichiarato il dovuto contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la sua evocazione non basta a fondare una violazione di legge se in realtà si contesta soltanto l'accertamento fattuale e la valutazione delle prove svolti dal giudice di merito

  • art. 948 c.c.

    richiamato come norma posta a fondamento dell'azione di rivendicazione/proprietà, ma le censure miravano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento della titolarità del bene

  • art. 840 c.c.

    richiamato con riferimento alla proprietà del fondo e delle sue pertinenze/porzioni rocciose, senza che in cassazione fosse possibile sovvertire la valutazione di merito sui titoli e sul possesso

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando essa è soggetta a prova legale; non quando ci si limiti a contestare il peso attribuito alle prove

  • art. 115 c.p.c.

    è denunciabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non se si contesta la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    in presenza di doppia conforme e senza specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni, il motivo per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    nel caso di rigetto dell'appello conforme alla decisione di primo grado, il ricorso per cassazione ex n. 5 richiede la dimostrazione della diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non supera il filtro di manifesta infondatezza rispetto all'orientamento consolidato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'inammissibilità

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio: se la doglianza investe in realtà l'accertamento dei fatti, essa è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non ricorre quando la parte contesti l'esito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile soltanto se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o abbia applicato il prudente apprezzamento a prove soggette a regola legale; non è sufficiente lamentare una cattiva ponderazione del materiale istruttorio.
  • Per dedurre utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo in presenza di 'doppia conforme' occorre indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
  • In tema di occupazione senza titolo di un immobile, se il danno da perdita subita non è provabile nel suo preciso ammontare, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche utilizzando come parametro il canone locativo di mercato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpegnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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