Sentenza n. 662/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente dal Nucleo Carabinieri Forestale di -OMISSIS- (FI) al Nucleo Carabinieri di -OMISSIS- (-OMISSIS-), quale addetto, senza soluzione alloggiativa e con movimento di immediata esecuzione; - nonché di tutti i relativi atti e verbali antecedenti e successivi al suddetto provvedimento; e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31.10.2025 - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- / Mar. del -OMISSIS-, notificato in data 8.10.2025, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità, con riserva, del ricorrente al Nucleo Carabinieri Forestale di -OMISSIS- (-OMISSIS-), quale addetto, senza soluzione alloggiativa, con movimento di immediata esecuzione; - nonché di tutti i relativi atti e verbali antecedenti e successivi al suddetto provvedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due provvedimenti di trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale, il primo verso una sede distante 173 km dal comune di residenza e il secondo, adottato con riserva in esecuzione dell’ordinanza cautelare, verso una diversa sede di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già sottoposto a una sanzione disciplinare per la diffusione tramite WhatsApp di file audio offensivi e di informazioni di servizio a soggetti non determinati, ha impugnato il successivo trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale. Con il ricorso introduttivo ha dedotto, da un lato, eccesso di potere e violazione dei principi del codice dell’ordinamento militare e della legge n. 241/1990, sostenendo che il provvedimento non descrivesse adeguatamente i fatti posti a fondamento del trasferimento e facesse generico riferimento a una vicenda non esplicitata; dall’altro, violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere, sostenendo che la sede assegnata, molto più distante dal comune di residenza rispetto alla precedente, avesse finalità sostanzialmente punitive e che fossero disponibili sedi vacanti più vicine, anche in altre province. Con i motivi aggiunti ha impugnato il nuovo trasferimento disposto con riserva, deducendo nuovamente il difetto di motivazione e contestando che anche la nuova sede fosse stata scelta senza considerare sedi più vicine collocate fuori dal perimetro di incompatibilità.
La decisione
Il TAR ha esaminato sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, poiché il secondo trasferimento era stato disposto con riserva dell’esito dell’impugnazione del primo e in esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame della posizione. Ha premesso che il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale costituisce un ordine caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa e non ha natura sanzionatoria. L’interesse del militare alla sede di servizio è normalmente di mero fatto e recede rispetto all’interesse pubblico al buon funzionamento dell’ufficio e al prestigio dell’amministrazione. Il sindacato giurisdizionale riguarda la sussistenza effettiva dell’incompatibilità e la proporzionalità del rimedio adottato. Il primo motivo del ricorso introduttivo è stato respinto: il richiamo al foglio note indicato nel provvedimento era sufficiente a consentire la comprensione della vicenda, anche perché lo stesso documento era richiamato nella comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare e il ricorrente aveva dimostrato di conoscere puntualmente i fatti. È stato invece accolto il motivo relativo alla proporzionalità del primo trasferimento. L’amministrazione aveva limitato la ricerca della sede ai reparti dipendenti da determinati comandi regionali e aveva escluso, per ragioni di competenza, sedi situate in altre regioni. Secondo il TAR, la ricerca della sede avrebbe dovuto essere estesa sin dall’inizio anche ad ambiti regionali diversi, coinvolgendo eventualmente il Comando generale, per contemperare l’esigenza di rimuovere l’incompatibilità con quella di evitare un sacrificio sproporzionato per il militare. Il ricorso introduttivo è stato quindi accolto. I motivi aggiunti sono stati invece respinti. Il primo motivo aggiunto è stato rigettato per le stesse ragioni già esposte con riferimento alla motivazione del primo provvedimento. Il secondo è stato ritenuto infondato perché la nuova sede risultava collocata a una distanza dal comune di residenza pressoché identica a quella della sede precedente ed era raggiungibile in tempi inferiori. Il nuovo trasferimento è stato pertanto considerato necessario, idoneo e non eccedente rispetto allo scopo di rimuovere l’incompatibilità ambientale. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha costituito la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il trasferimento d’autorità di un militare per incompatibilità ambientale è un ordine ampiamente discrezionale, privo di natura sanzionatoria, diretto a tutelare il corretto funzionamento dell’ufficio e il prestigio dell’amministrazione; può essere adottato anche quando tali interessi siano soltanto posti in pericolo.
- Il sindacato del giudice sul trasferimento per incompatibilità ambientale è circoscritto alla verifica dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e della proporzionalità del rimedio scelto dall’amministrazione.
- Sebbene il trasferimento d’autorità non richieda una motivazione particolarmente analitica, il provvedimento deve consentire al destinatario di comprendere i fatti posti a fondamento dell’incompatibilità; tale requisito può essere soddisfatto mediante un richiamo a documenti conosciuti o conoscibili dall’interessato, quando il richiamo consenta la ricostruzione della vicenda.
- Nell’individuazione della sede alternativa necessaria a rimuovere un’incompatibilità ambientale, l’amministrazione deve ricercare una soluzione proporzionata, contemperando l’interesse organizzativo con l’esigenza di non imporre al dipendente un sacrificio sproporzionato; a tal fine può essere necessario valutare sedi situate anche in ambiti territoriali diversi da quello inizialmente considerato, coinvolgendo l’organo competente.
- La scelta della nuova sede rispetta il principio di proporzionalità quando è necessaria e idonea a rimuovere l’incompatibilità e non impone condizioni di distanza o di percorrenza più gravose rispetto a quelle della precedente sede di servizio.
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