Cassazione Penale, Sentenza n. 35876/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unico motivo di ricorso: nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali a pena di nullità, dovuta alla mancata e corretta notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia (avv. Martina Palermo). Il decreto è stato notificato telematicamente il 12/08/2023 a una PEC diversa ("martinapalermo@pec.it") rispetto a quella risultante dagli atti di nomina e dalla procura allegata all'appello ("avv.martinapalermo@pec.it"), con conseguente impossibilità del difensore di svolgere la funzione difensiva nel grado di appello (giudizio cartolare e mancato deposito di conclusioni scritte).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la notifica è stata effettuata a un indirizzo PEC non riconducibile al difensore di fiducia risultante negli atti (probabilmente a un'omologa omonima), con determinazione di una nullità assoluta per violazione delle norme sulla comunicazione al difensore; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Caltanissetta.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Articolo riferito al delitto contestato (lesioni personali), materia sostanziale del processo: la condanna originaria riguardava questo reato
art. 178 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)
Richiamato nell'ambito delle nullità assolute con riferimento all'omesso avviso/omessa notifica al difensore quando la presenza del difensore sia obbligatoria
art. 179 cod. proc. pen. comma 1
Richiamato insieme all'art. 178 per definire le nullità assolute di cui al procedimento penale
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 (giurisprudenza)
Principio consolidato: l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta quando la presenza del difensore sia obbligatoria; principio applicato dalla Corte nella fattispecie per dichiarare la nullità derivante dalla notifica errata
Massime di principio
- La notifica telematica deve essere eseguita all'indirizzo PEC risultante dagli atti (REGINDE o atto di nomina/procura): la notifica a indirizzo diverso può causare nullità assoluta quando impedisce l'effettiva assistenza del difensore.
- Se la mancata/notifica errata impedisce al difensore di esercitare in concreto la difesa (es. impedendo il deposito di conclusioni), il vizio è idoneo a integrare una nullità assoluta rilevante in cassazione.
- La Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando la nullità rilevata rende inesistente il giudizio di merito e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; tuttavia gli atti possono essere trasmessi alla Corte d'appello per gli adempimenti conseguenti.
- Per evitare rotture processuali, il difensore e gli uffici devono verificare sempre la corrispondenza tra l'indirizzo PEC indicato nella procura/nomina e quello presente nel registro (REGINDE); le parti dovrebbero segnalare tempestivamente eventuali variazioni di PEC.
- In situazioni analoghe, la parte lesa o l'ufficio devono poter dimostrare il pregiudizio subito dalla difesa (es. impossibilità di partecipare, mancato deposito di atti); la prova del pregiudizio rafforza l'integrità della nullità assoluta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35840/2024 del 25/09/2024
- Sentenza penale · 25 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35841/2024 del 25/09/2024
- Sentenza penale · 25 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35842/2024 del 25/09/2024
- Sentenza penale · 25 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35853/2024 del 25/09/2024
- Sentenza penale · 25 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35854/2024 del 25/09/2024
- Sentenza penale · 25 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35855/2024 del 25/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →